Gli organismi di vigilanza nel settore sanitario

Il settore sanitario è sottoposto a un articolato sistema di controlli finalizzato a garantire la sicurezza delle cure, la qualità delle prestazioni, la correttezza dell’attività dei professionisti e il rispetto dei diritti dei pazienti.

Non esiste, tuttavia, un unico organismo competente per ogni possibile irregolarità. Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, AGENAS, Carabinieri NAS, AIFA, Ordini professionali e altre Autorità esercitano funzioni differenti, che possono intrecciarsi quando si verifica un evento avverso, un presunto errore medico o una possibile ipotesi di malpractice medica.

Comprendere quali siano gli organismi di vigilanza e quali siano i loro poteri è importante sia per il paziente che ritenga di aver subito un danno, sia per il medico o la struttura sanitaria coinvolti in verifiche, ispezioni o procedimenti.

La sicurezza delle cure come principio fondamentale

Il punto di partenza è rappresentato dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, che ha profondamente innovato la disciplina della responsabilità professionale sanitaria.

L’art. 1 stabilisce che la sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto alla salute e deve essere perseguita anche mediante attività di prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Alla prevenzione del rischio devono concorrere le strutture sanitarie e sociosanitarie e tutti i professionisti che vi operano.

Il sistema di vigilanza, quindi, non interviene soltanto dopo un possibile episodio di colpa medica, ma svolge soprattutto una funzione preventiva: individuare criticità organizzative, monitorare gli eventi avversi e ridurre il rischio che l’errore possa ripetersi.

Il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute svolge funzioni centrali di indirizzo e coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e interviene in numerosi ambiti riguardanti sicurezza delle cure, professioni sanitarie, organizzazione dei servizi e vigilanza.

Particolare rilievo assume l’attività relativa al governo clinico e alla sicurezza del paziente. Il Ministero elabora, tra l’altro, raccomandazioni finalizzate alla prevenzione degli eventi avversi e segue, insieme alle Regioni, alle Province autonome e agli altri organismi coinvolti, l’attuazione della Legge n. 24/2017.

Il Ministero esercita inoltre la vigilanza sugli Ordini e sulle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

Il ruolo delle Regioni e delle Aziende Sanitarie

Nel sistema sanitario italiano una parte rilevante dei controlli è attribuita alle Regioni e alle Province autonome, cui compete l’organizzazione dei rispettivi servizi sanitari e il sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e private.

L’accreditamento sanitario rappresenta, infatti, uno degli strumenti attraverso i quali vengono verificati requisiti organizzativi, strutturali e qualitativi delle strutture che erogano prestazioni sanitarie.

AGENAS ricorda che la gestione del sistema di accreditamento è affidata alle Regioni e alle Province autonome e che il mantenimento dell’accreditamento presuppone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti richiesti.

Le Aziende Sanitarie, attraverso i servizi competenti, possono inoltre effettuare controlli sulle strutture presenti sul territorio e intervenire sotto il profilo igienico-sanitario, organizzativo e autorizzativo.

AGENAS e il monitoraggio del rischio clinico

Un ruolo centrale nella prevenzione degli eventi avversi è svolto da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Presso AGENAS opera l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito in attuazione della Legge Gelli-Bianco.

L’Osservatorio raccoglie e analizza informazioni relative agli eventi avversi, agli eventi sentinella, al contenzioso e alle pratiche adottate per migliorare la sicurezza delle cure. L’obiettivo è individuare le principali aree di rischio e favorire la diffusione di strumenti di prevenzione.

AGENAS svolge inoltre attività di monitoraggio delle denunce di sinistro attraverso il sistema SIMES, nel quale confluiscono dati riguardanti richieste risarcitorie, procedimenti e denunce cautelative provenienti dalle strutture sanitarie.

Questi strumenti assumono particolare importanza nel settore della responsabilità medica, perché permettono di individuare non soltanto il singolo errore, ma anche eventuali criticità organizzative ricorrenti.

I Carabinieri NAS

Tra gli organismi maggiormente conosciuti vi sono i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità – NAS, appartenenti al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Il Comando opera alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute ed esercita attività di controllo anche nel settore della sanità pubblica e privata, oltre che nei settori farmaceutico, alimentare e della sicurezza sanitaria.

I NAS possono effettuare ispezioni presso ospedali, cliniche, RSA, studi medici, laboratori, farmacie e altre strutture sanitarie, verificando, a seconda del caso, autorizzazioni, requisiti strutturali, qualifiche professionali, conservazione e somministrazione dei medicinali, apparecchiature sanitarie e rispetto delle norme poste a tutela della salute.

L’attività dei NAS può condurre alla contestazione di violazioni amministrative oppure, quando emergano fatti penalmente rilevanti, alla trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria.

È però importante precisare che un accertamento dei NAS non equivale automaticamente all’accertamento della responsabilità civile per malpractice medica. Il diritto del paziente al risarcimento deve essere valutato autonomamente attraverso l’analisi della documentazione sanitaria, della condotta dei professionisti e del rapporto causale tra quella condotta e il danno lamentato.

AIFA e la farmacovigilanza

Quando il problema riguarda medicinali e loro sicurezza entra in gioco anche l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA.

Attraverso il sistema di farmacovigilanza vengono raccolte e analizzate le segnalazioni relative ai rischi e alle reazioni avverse associate all’utilizzo dei medicinali. L’attività di sorveglianza accompagna il farmaco durante il suo intero ciclo di vita e può portare, quando necessario, all’adozione di misure regolatorie a tutela della salute pubblica.

AIFA effettua inoltre ispezioni dirette a verificare la conformità dei sistemi di farmacovigilanza alla normativa applicabile.

Anche un danno collegato alla prescrizione, somministrazione o gestione di un farmaco può, in determinate circostanze, assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità professionale sanitaria.

Gli Ordini professionali e la responsabilità disciplinare

Medici, odontoiatri, infermieri, fisioterapisti e le altre professioni sanitarie sono soggetti anche alla vigilanza dei rispettivi Ordini professionali.

Gli Ordini verificano i requisiti per l’esercizio della professione, curano gli Albi e vigilano sul comportamento degli iscritti. In presenza di violazioni delle norme professionali o deontologiche possono essere avviati procedimenti disciplinari e applicate le relative sanzioni.

Anche in questo caso occorre distinguere i diversi piani.

Una violazione deontologica non determina automaticamente una responsabilità civile del sanitario; allo stesso modo, l’assenza di una sanzione disciplinare non esclude necessariamente che possa essere accertata una colpa medica in sede civile o penale.

Per il professionista coinvolto in un procedimento di questo tipo può quindi essere opportuno rivolgersi a un avvocato per medici con specifica esperienza nel diritto sanitario e nella responsabilità professionale.

Il Garante per la protezione dei dati personali

La tutela del paziente riguarda anche la riservatezza delle informazioni sanitarie.

Cartelle cliniche, diagnosi, esami, referti e informazioni relative allo stato di salute appartengono alle categorie di dati personali maggiormente protette dall’ordinamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali può intervenire in presenza di violazioni riguardanti il trattamento, la comunicazione o la diffusione illecita di dati sanitari. La normativa riconosce infatti ai dati relativi alla salute una tutela particolarmente rigorosa.

Una violazione della privacy sanitaria può quindi generare conseguenze ulteriori e autonome rispetto a un eventuale episodio di errore medico.

Errore medico: cosa fare?

Quando un paziente ritiene che un trattamento sanitario abbia provocato un danno, la prima domanda è spesso: errore medico, cosa fare?

Presentare immediatamente una denuncia o una segnalazione a un organismo di vigilanza non è sempre il primo passo più efficace.

Prima di intraprendere iniziative è generalmente opportuno acquisire l’intera documentazione sanitaria: cartella clinica, referti, immagini diagnostiche, verbali operatori, consenso informato, terapia farmacologica e documentazione relativa ai controlli successivi.

Questa documentazione deve essere analizzata sotto il profilo medico-legale per verificare tre elementi essenziali: l’esistenza di una condotta sanitaria censurabile, il danno effettivamente subito dal paziente e soprattutto il nesso causale tra la condotta e il danno.

È proprio quest’ultimo passaggio a distinguere un semplice evento avverso da una possibile ipotesi di malpractice medica.

Segnalazione agli organismi di vigilanza e richiesta di risarcimento non sono la stessa cosa

Uno degli errori più frequenti è ritenere che una segnalazione ai NAS, all’ASL, all’Ordine professionale o ad altra Autorità consenta automaticamente di ottenere un risarcimento.

Non è così.

Gli organismi di vigilanza verificano il rispetto delle regole amministrative, sanitarie, organizzative, professionali o deontologiche di rispettiva competenza. Il risarcimento del danno da responsabilità medica, invece, richiede un autonomo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e/o del professionista.

La stessa Legge n. 24/2017 disciplina specificamente la responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie, distinguendo le rispettive posizioni.

Per questo motivo è necessario individuare fin dall’inizio la strategia corretta, evitando iniziative che potrebbero risultare irrilevanti rispetto all’obiettivo effettivamente perseguito.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità medica

La materia sanitaria presenta un’elevata complessità perché richiede il coordinamento tra regole giuridiche, valutazioni medico-legali, linee guida, buone pratiche clinico-assistenziali e disciplina assicurativa.

Un avvocato responsabilità medica o un avvocato diritto sanitario può valutare preliminarmente il caso, individuare la documentazione necessaria, coordinarsi con il medico-legale e stabilire nei confronti di quali soggetti debba essere formulata un’eventuale richiesta risarcitoria.

La stessa assistenza specialistica è importante per il sanitario coinvolto in un procedimento civile, penale, disciplinare o amministrativo: l’attività dell’avvocato per medici non riguarda soltanto il contenzioso, ma anche la prevenzione del rischio e la gestione delle contestazioni professionali.

Una corretta consulenza legale medica, intesa come assistenza legale specialistica nel settore sanitario, consente quindi di distinguere una complicanza non evitabile da un possibile errore professionale e di valutare con rigore se esistano realmente i presupposti per contestare una responsabilità professionale sanitaria.

Responsabilità medica e vigilanza: perché serve una valutazione specialistica

Il sistema dei controlli sanitari svolge una funzione fondamentale per la sicurezza dei cittadini, ma la presenza di un’irregolarità non significa automaticamente che vi sia stata malpractice medica.

Allo stesso modo, un danno grave può derivare anche da criticità organizzative della struttura e non necessariamente dall’errore del singolo medico.

Per stabilire se sussista una responsabilità occorre ricostruire il percorso diagnostico e terapeutico, verificare il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, esaminare la condotta della struttura e dei sanitari e accertare il nesso causale con il danno.

Per il paziente che sospetti una colpa medica, così come per il professionista chiamato a rispondere del proprio operato, l’assistenza di un avvocato malpractice medica con specifiche competenze nel diritto sanitario può essere decisiva per individuare rapidamente il percorso giuridico corretto ed evitare iniziative prive di reale utilità.

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Il Direttore Amministrativo: funzioni

Il Direttore Amministrativo di un’Azienda sanitaria riveste un ruolo centrale nell’organizzazione e nella gestione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Pur non esercitando funzioni propriamente cliniche, la sua attività incide sul corretto funzionamento dell’Azienda sanitaria e, indirettamente, anche sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni erogate ai pazienti.

Comprendere quali siano le funzioni del Direttore Amministrativo, quali responsabilità gli competano e quale sia il rapporto con il Direttore Generale e il Direttore Sanitario è quindi importante non soltanto sotto il profilo organizzativo, ma anche nell’ambito più ampio della responsabilità professionale sanitaria.

Chi è il Direttore Amministrativo di un’Azienda sanitaria?

La figura del Direttore Amministrativo trova la propria principale disciplina nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria.

Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

In particolare, il Direttore Amministrativo deve essere laureato in discipline giuridiche o economiche e possedere una qualificata esperienza nell’attività di direzione tecnica o amministrativa maturata presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

La sua funzione essenziale consiste nella direzione dei servizi amministrativi dell’Azienda sanitaria.

La disciplina successiva ha inoltre rafforzato i criteri di professionalità e trasparenza nella selezione della dirigenza sanitaria, prevedendo procedure selettive e appositi elenchi regionali degli idonei per gli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

Quali sono le principali funzioni del Direttore Amministrativo?

Le competenze concrete possono essere ulteriormente specificate dalla legislazione regionale e dagli atti aziendali delle singole Aziende sanitarie.

In termini generali, tuttavia, il Direttore Amministrativo sovrintende alla componente amministrativa della gestione aziendale e partecipa alla realizzazione degli obiettivi definiti dalla Direzione Generale.

Tra le principali aree nelle quali può essere chiamato ad operare rientrano:

  • organizzazione e coordinamento dei servizi amministrativi;
  • gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
  • procedure amministrative relative al personale;
  • contratti, appalti e approvvigionamenti;
  • gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
  • attività amministrativa connessa all’acquisizione di beni, dispositivi e servizi;
  • controllo della regolarità amministrativa dei procedimenti di propria competenza;
  • predisposizione e attuazione degli atti di programmazione aziendale;
  • collaborazione con il Direttore Generale nella definizione e realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.

Il Direttore Amministrativo non svolge quindi una funzione meramente burocratica: partecipa alla gestione complessiva di un’organizzazione complessa nella quale devono essere conciliati esigenze assistenziali, rispetto delle norme, sostenibilità economica ed efficienza nell’utilizzo delle risorse.

Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario: quali differenze?

Le due figure devono essere nettamente distinte.

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari sotto il profilo organizzativo e igienico-sanitario e opera, quindi, nell’area più direttamente collegata all’organizzazione dell’assistenza.

Il Direttore Amministrativo, invece, dirige i servizi amministrativi.

Entrambi coadiuvano il Direttore Generale, ma esercitano competenze differenti e complementari.

Questa distinzione diventa particolarmente importante quando si verifica un evento avverso e occorre accertare se alla base del danno vi sia esclusivamente un errore medico, oppure anche una carenza organizzativa o gestionale della struttura sanitaria.

Il Direttore Amministrativo può essere responsabile di un errore medico?

Occorre evitare automatismi.

Il verificarsi di un caso di malpractice medica non comporta, di per sé, una responsabilità del Direttore Amministrativo.

La diagnosi, la scelta terapeutica e l’esecuzione della prestazione sanitaria competono ai professionisti sanitari e non al dirigente amministrativo.

Un eventuale coinvolgimento della Direzione Amministrativa può assumere rilievo soltanto quando il danno sia collegato anche a specifiche carenze organizzative o gestionali riconducibili alle competenze effettivamente attribuite al Direttore.

Il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come successivamente modificato, stabilisce infatti che i Direttori Amministrativo e Sanitario rispondono, negli ambiti rispettivamente assegnati, del risultato dell’attività degli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.

Pertanto, in un giudizio relativo alla responsabilità medica, occorre sempre individuare concretamente la condotta contestata, le competenze attribuite ai diversi soggetti e il nesso causale tra l’eventuale omissione organizzativa e il danno lamentato dal paziente.

Direzione amministrativa e sicurezza delle cure

Il collegamento tra organizzazione sanitaria e sicurezza del paziente è oggi particolarmente significativo.

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, stabilisce infatti che la sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto alla salute e che essa viene perseguita anche attraverso la prevenzione e la gestione del rischio connesso alle prestazioni sanitarie e mediante un appropriato utilizzo delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

La prevenzione dell’errore medico non riguarda, dunque, soltanto la condotta del singolo medico.

Un evento avverso può dipendere anche da problemi organizzativi quali, ad esempio, insufficienza delle risorse, inefficienza dei processi, carenze nell’approvvigionamento di dispositivi, disfunzioni organizzative o mancata attuazione di procedure necessarie alla sicurezza del paziente.

In questi casi l’accertamento della responsabilità professionale sanitaria richiede un’analisi più ampia dell’organizzazione della struttura e delle competenze concretamente esercitate dai diversi dirigenti.

Ciò non significa che qualsiasi inefficienza determini automaticamente una responsabilità personale del Direttore Amministrativo: occorre sempre verificare quale potere decisionale egli avesse, quali risorse fossero nella sua disponibilità, se fosse stato segnalato un determinato rischio e se la condotta contestata abbia effettivamente contribuito alla produzione del danno.

Responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità del singolo professionista

In presenza di un danno sanitario è fondamentale distinguere la posizione della struttura sanitaria da quella del singolo esercente la professione sanitaria.

La responsabilità può infatti derivare da una colpa medica individuale, ma può anche essere collegata a problemi organizzativi della struttura.

L’analisi di un caso di possibile malpractice medica deve pertanto considerare non soltanto ciò che il medico ha fatto o avrebbe dovuto fare, ma anche le condizioni organizzative nelle quali la prestazione è stata eseguita.

Disponibilità del personale, apparecchiature, organizzazione dei turni, procedure interne, approvvigionamenti e gestione delle risorse possono assumere rilievo nell’accertamento delle cause dell’evento dannoso.

È proprio in questa prospettiva che le funzioni della direzione aziendale possono diventare rilevanti nell’ambito di una controversia sanitaria.

Errore medico: cosa fare per accertare le responsabilità?

Quando un paziente ritiene di avere subito un danno in conseguenza di un trattamento sanitario, la prima esigenza non dovrebbe essere quella di individuare immediatamente un responsabile, ma di ricostruire tecnicamente ciò che è accaduto.

Chi cerca informazioni su “errore medico cosa fare” dovrebbe innanzitutto acquisire la documentazione sanitaria completa e sottoporla a una valutazione medico-legale e giuridica.

Occorre normalmente esaminare:

la cartella clinica, i referti diagnostici, i verbali operatori, il consenso informato, la documentazione infermieristica, le terapie somministrate e ogni ulteriore documento utile a ricostruire il percorso assistenziale.

Quando emergono possibili carenze organizzative, può essere necessario approfondire anche protocolli, procedure aziendali, turnazioni, disponibilità di personale e apparecchiature e gli ulteriori elementi relativi all’organizzazione della struttura.

Soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire se ricorra effettivamente un’ipotesi di responsabilità medica, di responsabilità organizzativa della struttura oppure se l’evento rappresenti una complicanza non imputabile a condotte colpose.

L’importanza dell’assistenza di un avvocato esperto in diritto sanitario

Le controversie in materia di responsabilità professionale sanitaria richiedono competenze giuridiche specifiche e una stretta collaborazione con specialisti medico-legali.

Un avvocato esperto in responsabilità medica deve essere in grado di distinguere l’eventuale errore tecnico del sanitario dalle carenze imputabili all’organizzazione della struttura e di individuare correttamente i soggetti nei cui confronti indirizzare la richiesta risarcitoria.

La consulenza legale medica è altrettanto importante per medici e professionisti sanitari coinvolti in una contestazione.

Un avvocato per medici o un avvocato malpractice medica deve infatti verificare se il danno contestato derivi realmente dalla condotta professionale del sanitario oppure trovi origine, in tutto o in parte, in problemi organizzativi, strutturali o gestionali indipendenti dalla sua attività.

Conclusioni

Il Direttore Amministrativo rappresenta una figura fondamentale nella governance delle Aziende sanitarie.

La sua funzione riguarda principalmente la gestione dei servizi amministrativi e delle risorse affidategli e deve essere tenuta distinta dalle competenze cliniche proprie dei professionisti sanitari e dalle attribuzioni organizzativo-sanitarie del Direttore Sanitario.

Tuttavia, nell’ambito della moderna disciplina della responsabilità sanitaria, l’organizzazione della struttura assume un’importanza crescente.

Per questo, nei casi più complessi di errore medico, colpa medica o malpractice medica, l’accertamento non può limitarsi alla condotta del singolo professionista, ma deve ricostruire l’intera catena organizzativa e decisionale che ha accompagnato l’erogazione della prestazione sanitaria.

L’assistenza di un avvocato in diritto sanitario, affiancato quando necessario da specialisti medico-legali, consente di valutare correttamente le responsabilità della struttura e dei singoli professionisti e di individuare gli strumenti più appropriati per la tutela del paziente o del sanitario coinvolto.

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Il Direttore Sanitario: compiti e responsabilità

Il Direttore Sanitario occupa una posizione centrale nell’organizzazione di una struttura sanitaria. Il suo ruolo non si esaurisce in una funzione meramente amministrativa o formale, ma comporta precisi obblighi di organizzazione, coordinamento, controllo e vigilanza sull’attività sanitaria.

Proprio per la rilevanza delle funzioni esercitate, la posizione del Direttore Sanitario assume particolare importanza anche in materia di responsabilità medica, soprattutto quando un evento dannoso subito dal paziente non deriva esclusivamente dall’errore del singolo medico, ma trova origine – o comunque una concausa – in una carenza organizzativa della struttura.

Occorre però evitare una semplificazione: il Direttore Sanitario non è automaticamente responsabile di ogni errore medico commesso all’interno della struttura. La sua eventuale responsabilità deve essere accertata verificando quali obblighi gli competevano concretamente, quali poteri aveva e se una sua condotta, anche omissiva, abbia contribuito causalmente al danno.

Quali sono i compiti del Direttore Sanitario?

Nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, il D.Lgs. n. 502/1992 attribuisce al Direttore Sanitario il compito di dirigere i servizi sanitari sotto il profilo organizzativo e igienico-sanitario e di fornire al Direttore Generale il proprio parere sugli atti relativi alle materie di competenza.

Nelle strutture sanitarie private la disciplina deve essere coordinata anche con la normativa regionale, con l’autorizzazione sanitaria della singola struttura e con la specifica organizzazione aziendale.

In termini generali, tra le principali aree riconducibili alla Direzione Sanitaria possono rientrare:

  • organizzazione e coordinamento dell’attività sanitaria;
  • vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
  • controllo sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni;
  • verifica dell’adeguatezza organizzativa dei servizi;
  • vigilanza sulla corretta gestione della documentazione sanitaria;
  • controllo sul rispetto delle procedure e dei protocolli interni;
  • coordinamento delle diverse professionalità sanitarie;
  • verifica, nei limiti delle proprie attribuzioni, della presenza dei requisiti professionali necessari;
  • collaborazione nelle attività di gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente.

Anche il Codice di Deontologia Medica attribuisce particolare rilevanza a questa funzione: il medico che esercita la direzione sanitaria deve operare con autonomia professionale, tutelare la qualità e la sicurezza dei servizi e garantire il rispetto delle regole deontologiche all’interno della struttura.

Direttore Sanitario e responsabilità per errore medico

Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra Direttore Sanitario ed errore medico.

Se un chirurgo commette materialmente un errore durante un intervento, non può per ciò solo ritenersi responsabile anche il Direttore Sanitario.

La situazione cambia, però, quando l’evento dannoso sia collegato a una carenza organizzativa che rientrava nella sfera di controllo della Direzione Sanitaria.

Si pensi, ad esempio, a un reparto nel quale vengano eseguite prestazioni particolarmente complesse senza che siano disponibili risorse, apparecchiature, protocolli o percorsi assistenziali adeguati per fronteggiare complicanze ragionevolmente prevedibili.

In queste situazioni, accanto alla possibile colpa medica del professionista che ha materialmente eseguito la prestazione, può emergere una diversa responsabilità collegata alla cosiddetta colpa organizzativa.

La Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto che il Direttore Sanitario di una struttura privata può assumere, in relazione ai suoi effettivi poteri di organizzazione e gestione, una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, dalla quale possono derivare conseguenze anche penali quando l’omessa o inadeguata organizzazione abbia contribuito causalmente all’evento dannoso.

Il principio è particolarmente importante: la malpractice medica non coincide necessariamente con l’errore tecnico compiuto dal singolo sanitario.

Talvolta il problema nasce prima dell’intervento del medico ed è riconducibile al modo in cui la struttura ha organizzato l’assistenza.

Quando può essere responsabile il Direttore Sanitario?

La responsabilità deve essere valutata caso per caso.

In particolare, occorre accertare:

1. Quale obbligo gravava sul Direttore Sanitario

Non è sufficiente dimostrare che il soggetto rivestisse formalmente tale incarico. Occorre individuare una specifica regola cautelare, organizzativa o di vigilanza che rientrasse nelle sue attribuzioni.

2. Se vi sia stata una condotta colposa

La responsabilità può derivare non soltanto da un comportamento attivo, ma anche da un’omissione: ad esempio dalla mancata predisposizione di misure organizzative necessarie o dalla mancata correzione di criticità conosciute e concretamente gestibili.

3. Se il Direttore disponesse del potere di intervenire

La responsabilità personale presuppone che il soggetto disponesse effettivamente dei poteri necessari per impedire o ridurre il rischio.

4. Se esista un nesso causale con il danno

È necessario verificare se una corretta organizzazione o un tempestivo intervento avrebbero, secondo i criteri applicabili alla responsabilità sanitaria, evitato o significativamente modificato l’evento lesivo.

È proprio questo passaggio a impedire che la responsabilità del Direttore Sanitario possa trasformarsi in una forma di responsabilità oggettiva per tutto ciò che accade all’interno dell’ospedale o della clinica.

La responsabilità organizzativa della struttura sanitaria

La distinzione tra responsabilità del singolo sanitario e responsabilità organizzativa della struttura è fondamentale anche sul piano civilistico.

La Legge n. 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha disciplinato in maniera organica la responsabilità professionale sanitaria, prevedendo, tra l’altro, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponda delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale secondo il regime previsto dagli artt. 1218 e 1228 del codice civile.

La responsabilità della struttura può inoltre derivare da proprie carenze organizzative.

È quindi possibile che, in presenza di un danno sanitario, debbano essere esaminati distintamente:

  • l’operato del medico;
  • l’operato degli altri professionisti sanitari;
  • l’organizzazione della struttura;
  • le decisioni della Direzione Sanitaria;
  • l’adeguatezza di protocolli e procedure;
  • la disponibilità di personale, strumenti e servizi necessari;
  • la gestione delle eventuali emergenze e complicanze.

Una seria analisi di responsabilità medica non dovrebbe pertanto limitarsi alla lettura della cartella clinica per stabilire se un medico abbia materialmente sbagliato una manovra.

Deve essere analizzato l’intero percorso assistenziale.

Responsabilità civile, penale e disciplinare del Direttore Sanitario

A seconda della condotta contestata, possono venire in rilievo differenti forme di responsabilità.

Responsabilità civile

Può essere ipotizzata quando una condotta imputabile al Direttore Sanitario abbia concorso alla produzione del danno lamentato dal paziente.

È comunque indispensabile dimostrare la violazione di uno specifico obbligo e il rapporto causale tra tale violazione e il danno.

Responsabilità penale

Le conseguenze possono essere più rilevanti qualora una grave carenza organizzativa o un’omissione riconducibile alla posizione di garanzia concretamente ricoperta abbiano contribuito alla morte o alle lesioni del paziente.

Anche in questo caso non esiste alcun automatismo legato alla carica: devono essere rigorosamente accertati obbligo giuridico, colpa, prevedibilità ed evitabilità dell’evento e nesso causale.

Responsabilità disciplinare e deontologica

Il Direttore Sanitario medico è inoltre soggetto agli obblighi derivanti dal Codice di Deontologia Medica e può rispondere delle violazioni riconducibili alle proprie competenze professionali e istituzionali.

Errore medico: cosa fare per accertare anche eventuali responsabilità organizzative?

Quando si sospetta un caso di errore medico, uno degli errori più frequenti è concentrarsi immediatamente sul sanitario che ha materialmente effettuato l’intervento.

Non sempre è la strategia corretta.

Una valutazione completa dovrebbe innanzitutto ricostruire l’intero percorso sanitario e acquisire la documentazione necessaria.

Tra i documenti più importanti possono rientrare:

  • cartella clinica completa;
  • diario medico e infermieristico;
  • referti diagnostici;
  • verbali operatori;
  • schede anestesiologiche;
  • consenso informato;
  • lettere di dimissione;
  • documentazione relativa alle complicanze;
  • eventuali procedure e protocolli applicabili al caso.

Successivamente occorre affidare la documentazione a professionisti capaci di effettuare una valutazione congiunta sotto il profilo medico-legale e giuridico.

Solo in questo modo è possibile comprendere se si sia verificato un semplice evento avverso inevitabile oppure una reale ipotesi di malpractice medica, individuando correttamente tutti i soggetti eventualmente coinvolti.

Il ruolo dell’avvocato nella responsabilità sanitaria

La materia richiede competenze specifiche.

Un avvocato esperto in responsabilità medica deve essere in grado di esaminare non soltanto il comportamento del singolo professionista, ma anche il funzionamento complessivo della struttura sanitaria.

L’attività dell’avvocato di diritto sanitario deve quindi coordinarsi con quella del medico-legale e, quando necessario, con specialisti della stessa disciplina coinvolta nel caso clinico.

Una corretta consulenza legale medica consente di individuare preliminarmente:

  • l’esistenza di un possibile errore sanitario;
  • il danno effettivamente subito;
  • il rapporto causale tra condotta e danno;
  • eventuali carenze organizzative;
  • i soggetti verso i quali indirizzare una richiesta risarcitoria;
  • la documentazione da acquisire;
  • la strategia più appropriata prima dell’avvio del giudizio.

Una valutazione preliminare approfondita è importante anche per evitare contenziosi privi di adeguato fondamento medico-legale.

Il Direttore Sanitario può tutelarsi?

La questione interessa anche chi svolge professionalmente questo incarico.

Un avvocato per medici chiamato ad assistere un Direttore Sanitario deve, innanzitutto, ricostruire con precisione la concreta distribuzione delle competenze all’interno della struttura.

Organigrammi, deleghe, protocolli, procedure interne, comunicazioni, verbali e segnalazioni assumono in questi casi un’importanza decisiva.

Una Direzione Sanitaria correttamente organizzata dovrebbe inoltre documentare le criticità rilevate, gli interventi richiesti e le misure concretamente adottate.

La mera titolarità dell’incarico, infatti, non può trasformarsi in responsabilità per qualunque comportamento posto in essere autonomamente dagli altri professionisti della struttura.

Allo stesso tempo, però, l’inerzia rispetto a criticità organizzative conosciute e riconducibili ai propri poteri può assumere particolare rilievo nell’accertamento della responsabilità.

Conclusioni

Il Direttore Sanitario rappresenta uno dei principali punti di raccordo tra attività clinica, organizzazione della struttura e sicurezza delle cure.

La sua responsabilità non deriva automaticamente dalla qualifica ricoperta né dal semplice verificarsi di un errore medico.

Occorre invece verificare concretamente l’esistenza di un obbligo di organizzazione o vigilanza, la sua eventuale violazione e il collegamento causale con il danno subito dal paziente.

Per questo, nelle controversie relative alla responsabilità professionale sanitaria, è spesso necessario andare oltre l’analisi della singola condotta medica e verificare se l’evento sia stato favorito da carenze strutturali, organizzative o gestionali.

Lo stesso vale sul versante opposto: il medico chiamato a rispondere quale Direttore Sanitario deve poter distinguere le proprie effettive competenze dalle condotte professionali autonome degli altri sanitari.

In presenza di un sospetto caso di colpa medica o di contestazioni riguardanti l’attività di una Direzione Sanitaria, rivolgersi a un avvocato specializzato in malpractice medica consente di ricostruire correttamente il caso, individuare le responsabilità effettivamente configurabili e valutare gli strumenti di tutela più appropriati.

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Il Direttore Generale nelle aziende sanitarie

Il Direttore Generale di un’azienda sanitaria occupa una posizione centrale nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Non si tratta soltanto del vertice amministrativo dell’ente: al Direttore Generale fanno capo la gestione complessiva dell’azienda, le principali scelte organizzative e l’attuazione degli obiettivi di assistenza sanitaria fissati dalla programmazione nazionale e regionale.

Il ruolo assume particolare rilevanza anche nell’ambito della responsabilità medica e della responsabilità professionale sanitaria, perché la corretta organizzazione della struttura costituisce uno degli elementi essenziali per garantire sicurezza delle cure, appropriatezza delle prestazioni e prevenzione degli eventi avversi.

Il ruolo del Direttore Generale dell’azienda sanitaria

La disciplina fondamentale è contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha profondamente modificato l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale introducendo un modello di gestione delle aziende sanitarie caratterizzato da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice dell’azienda sanitaria ed è responsabile della gestione complessiva dell’ente. Tra le sue principali attribuzioni rientrano l’adozione dell’atto aziendale e la nomina dei responsabili delle strutture operative. Nell’esercizio delle proprie funzioni è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.

Il Direttore Generale, pertanto, non svolge normalmente attività clinica sul singolo paziente, ma assume decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione attraverso la quale le prestazioni sanitarie vengono erogate.

Come viene nominato il Direttore Generale

La disciplina delle nomine è oggi integrata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, che ha istituito presso il Ministero della Salute l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L’accesso agli incarichi è quindi subordinato alla verifica di specifici requisiti professionali e di esperienza manageriale. Il Ministero della Salute ha effettuato anche nel 2025 l’aggiornamento biennale dell’elenco nazionale degli idonei.

Il rapporto del Direttore Generale ha carattere esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, nel rispetto della normativa nazionale e della programmazione regionale.

Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

È importante distinguere le competenze delle diverse figure che compongono la direzione aziendale.

Il Direttore Generale mantiene la responsabilità complessiva della gestione dell’azienda.

Il Direttore Sanitario concorre alla direzione sotto il profilo sanitario, organizzativo e igienico-sanitario e svolge un ruolo particolarmente rilevante nella qualità e appropriatezza delle prestazioni.

Il Direttore Amministrativo, invece, affianca il Direttore Generale negli aspetti amministrativi, economici e gestionali.

Questa distinzione assume particolare importanza quando, a seguito di un evento avverso, occorre verificare se ci si trovi dinanzi a una semplice colpa medica del singolo professionista oppure a un problema più ampio derivante dall’organizzazione della struttura.

Direttore Generale e sicurezza delle cure

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, ha attribuito alla sicurezza delle cure un’importanza fondamentale.

L’art. 1 stabilisce infatti che la sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto alla salute e che essa deve essere perseguita anche attraverso attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario e mediante un utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Questo principio collega inevitabilmente la malpractice medica non soltanto alla condotta del medico, ma anche all’organizzazione all’interno della quale il professionista opera.

Un danno al paziente può infatti dipendere, ad esempio, da:

  • insufficienza o inadeguata organizzazione del personale sanitario;
  • protocolli interni carenti o non correttamente applicati;
  • difetti nella gestione delle emergenze;
  • apparecchiature inadeguate o non correttamente manutenute;
  • inefficiente organizzazione dei turni;
  • carenze nella prevenzione delle infezioni ospedaliere;
  • difetti di comunicazione tra reparti;
  • ritardi organizzativi nell’esecuzione di esami o interventi;
  • insufficiente gestione del rischio clinico.

In queste situazioni l’analisi della responsabilità professionale sanitaria non può limitarsi alla condotta materiale del medico che ha avuto in cura il paziente.

Il Direttore Generale risponde dell’errore medico?

Non automaticamente.

Attribuire al Direttore Generale la responsabilità di qualsiasi errore medico commesso all’interno dell’azienda sanitaria sarebbe giuridicamente scorretto.

Occorre distinguere tra la responsabilità della struttura, quella del singolo professionista sanitario e l’eventuale responsabilità personale dei soggetti che rivestono funzioni organizzative o direttive.

L’art. 7 della Legge n. 24/2017 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale. Il sanitario che opera all’interno della struttura, salvo il caso di una propria obbligazione contrattuale con il paziente, risponde invece secondo il regime indicato dall’art. 2043 c.c.

Ciò non significa che il Direttore Generale diventi personalmente responsabile per il solo fatto di essere al vertice dell’azienda.

Per configurare una sua responsabilità personale occorre individuare una condotta o omissione concretamente riconducibile alle sue attribuzioni, accertare la violazione di uno specifico obbligo e dimostrare l’esistenza di un rapporto causale tra tale condotta e il danno verificatosi.

Quando una carenza organizzativa può diventare rilevante

Uno dei profili più delicati della moderna responsabilità medica è proprio quello della cosiddetta responsabilità organizzativa.

Si pensi al caso in cui un paziente subisca conseguenze gravi non perché il medico abbia tecnicamente sbagliato l’intervento, ma perché la struttura non disponeva delle risorse necessarie, non aveva predisposto un adeguato sistema di controllo oppure aveva organizzato in maniera insufficiente il servizio.

In un procedimento per malpractice medica diventa allora necessario ricostruire non soltanto la cartella clinica, ma anche il funzionamento della struttura.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso concreto, ordini di servizio, turnazioni, protocolli aziendali, procedure interne, dotazione di personale, documentazione relativa alle apparecchiature, sistemi di gestione del rischio clinico e atti organizzativi aziendali.

È proprio sotto questo profilo che la posizione della direzione dell’azienda sanitaria può assumere rilevanza.

Errore medico: cosa fare?

Quando si sospetta un caso di errore medico, la prima attività da compiere non dovrebbe essere quella di individuare immediatamente un colpevole, ma quella di ricostruire tecnicamente ciò che è accaduto.

È opportuno acquisire l’intera documentazione sanitaria, comprese cartelle cliniche, referti, immagini diagnostiche, verbali operatori e documentazione relativa ai ricoveri, e sottoporla a una valutazione medico-legale e specialistica.

Soltanto successivamente è possibile verificare:

  1. se sia effettivamente configurabile una condotta sanitaria censurabile;
  2. se vi sia stato un danno;
  3. se esista un nesso causale tra condotta e danno;
  4. se la responsabilità sia riferibile al singolo sanitario, alla struttura o anche a carenze organizzative;
  5. quale sia l’effettiva entità del danno risarcibile.

Per questo motivo, alla domanda spesso formulata online “errore medico cosa fare?”, la risposta corretta è evitare iniziative improvvisate e procedere prima di tutto a una valutazione medico-legale e giuridica della documentazione.

L’assistenza dell’avvocato nella responsabilità sanitaria

Il contenzioso sanitario richiede competenze specifiche perché coinvolge contemporaneamente diritto, medicina legale, organizzazione sanitaria e disciplina assicurativa.

Un avvocato responsabilità medica deve essere in grado di distinguere la semplice complicanza clinica dall’errore tecnicamente rilevante e, soprattutto, di individuare correttamente i soggetti nei cui confronti indirizzare la richiesta risarcitoria.

L’attività di un avvocato diritto sanitario non riguarda soltanto la tutela del paziente. Anche il medico o il professionista sanitario chiamato a rispondere di un presunto errore necessita di una difesa specialistica.

L’avvocato per medici deve infatti valutare cartella clinica, linee guida, buone pratiche clinico-assistenziali, nesso causale, copertura assicurativa e rapporti con la struttura sanitaria.

Una corretta consulenza legale medica deve pertanto essere costruita attraverso una stretta collaborazione tra avvocato, medico legale e specialisti della disciplina interessata.

Responsabilità del medico e responsabilità della struttura: perché la distinzione è decisiva

In presenza di un evento dannoso, parlare genericamente di colpa medica può essere riduttivo.

Lo stesso risultato negativo può dipendere da differenti fattori: errore tecnico del professionista, ritardo diagnostico, insufficienza organizzativa, mancata disponibilità di personale o strumenti, problemi nella comunicazione tra reparti oppure una combinazione di più cause.

La corretta individuazione della responsabilità permette di stabilire se la domanda debba essere proposta nei confronti del professionista, della struttura sanitaria o di più soggetti.

Per il paziente ciò significa aumentare la possibilità di ottenere un corretto accertamento dell’accaduto; per il sanitario significa evitare che una carenza organizzativa della struttura venga impropriamente trasformata in una responsabilità personale.

Conclusioni

La figura del Direttore Generale dimostra come la moderna responsabilità professionale sanitaria non possa più essere analizzata esclusivamente attraverso il rapporto tra medico e paziente.

La sicurezza delle cure dipende anche dalla qualità dell’organizzazione sanitaria, dalla disponibilità delle risorse, dalla gestione del rischio clinico e dalla capacità della struttura di predisporre procedure adeguate alla tutela del paziente.

In presenza di un possibile caso di malpractice medica, è quindi necessario analizzare sia la condotta dei professionisti sia l’organizzazione della struttura nella quale l’assistenza è stata prestata.

L’intervento di un avvocato malpractice medica, affiancato da professionisti medico-legali e specialisti, consente di ricostruire le responsabilità effettive, evitando sia richieste risarcitorie prive di fondamento sia l’attribuzione al singolo medico di responsabilità che, in realtà, dipendono da deficit organizzativi dell’azienda sanitaria.

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Le strutture socio-sanitarie: quadro normativo

Le strutture socio-sanitarie rappresentano uno dei principali punti di incontro tra il sistema sanitario e quello dell’assistenza sociale. RSA, strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, centri dedicati alla salute mentale, strutture riabilitative e servizi destinati alle persone non autosufficienti operano infatti in un settore nel quale le esigenze di cura si intrecciano con quelle di assistenza, protezione e sostegno della persona.

Proprio questa particolare natura rende il quadro normativo delle strutture socio-sanitarie particolarmente articolato. Alla disciplina nazionale si affiancano le normative regionali in materia di autorizzazione, accreditamento, organizzazione e requisiti delle strutture.

Il tema assume inoltre particolare importanza sotto il profilo della responsabilità medica e della responsabilità professionale sanitaria, poiché anche una struttura socio-sanitaria può essere chiamata a rispondere dei danni provocati al paziente non soltanto per un vero e proprio errore medico, ma anche per carenze organizzative o assistenziali.

Cosa sono le strutture socio-sanitarie

Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. n. 502/1992, che disciplina l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

L’art. 3-septies definisce le prestazioni socio-sanitarie come quelle attività destinate a soddisfare bisogni di salute che richiedono, attraverso percorsi assistenziali integrati, sia prestazioni sanitarie sia interventi di protezione sociale, garantendo continuità tra cura e riabilitazione.

La normativa distingue, in particolare:

  • le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e al contenimento degli effetti invalidanti delle patologie;
  • le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, destinate a sostenere persone in condizioni di bisogno, disabilità o emarginazione che incidono sullo stato di salute;
  • le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da una particolare intensità della componente sanitaria.

Rientrano in quest’ultima categoria numerosi interventi rivolti ad anziani non autosufficienti, persone con disabilità, pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, disturbi psichiatrici, dipendenze e patologie in fase terminale.

Non esiste, tuttavia, un’unica tipologia nazionale di “struttura socio-sanitaria”: denominazioni, caratteristiche e requisiti possono variare in funzione della legislazione e della programmazione regionale.

L’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale

Un ulteriore riferimento fondamentale è rappresentato dalla Legge n. 328/2000, che ha istituito il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

La logica della normativa è quella di superare una rigida separazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, soprattutto quando il bisogno della persona sia complesso e richieda un’assistenza continuativa.

In questo quadro assume particolare importanza il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, relativo alle prestazioni socio-sanitarie.

Il provvedimento stabilisce che l’assistenza debba essere organizzata sulla base della natura del bisogno della persona, della complessità e dell’intensità dell’intervento e della sua durata.

Elemento centrale è la valutazione multidimensionale del paziente, dalla quale deve derivare, nei casi previsti, un progetto assistenziale personalizzato.

Ciò significa che il paziente inserito in una struttura socio-sanitaria non dovrebbe essere considerato semplicemente come destinatario di singole prestazioni, ma come persona portatrice di un bisogno complessivo che richiede un percorso assistenziale coerente e continuativo.

Strutture socio-sanitarie e Livelli Essenziali di Assistenza

Un ruolo fondamentale è svolto anche dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza – LEA.

Il sistema dei LEA comprende diverse forme di assistenza socio-sanitaria domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale, con particolare riferimento, tra gli altri, alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai soggetti con disturbi mentali o dipendenze.

La distinzione tra componente sanitaria e componente sociale è particolarmente importante anche sotto il profilo economico, perché incide sulla ripartizione dei costi tra Servizio sanitario, enti locali e, nei casi previsti dalla normativa, utente.

La concreta disciplina delle quote, delle modalità di accesso e delle caratteristiche delle strutture deve tuttavia essere verificata alla luce della normativa della singola Regione e della specifica prestazione erogata.

Autorizzazione, accreditamento e rapporto con il Servizio sanitario

Una distinzione importante è quella tra autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e rapporto contrattuale con il Servizio sanitario.

L’autorizzazione riguarda la possibilità stessa di esercitare l’attività e presuppone il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalla normativa.

L’accreditamento rappresenta invece un livello ulteriore. Ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, viene riconosciuto dalle Regioni alle strutture che possiedono ulteriori requisiti di qualificazione e risultano coerenti con la programmazione sanitaria regionale.

Essere autorizzati, quindi, non significa automaticamente essere accreditati con il Servizio sanitario nazionale; allo stesso modo, l’accreditamento non comporta necessariamente il diritto della struttura a ricevere un determinato volume di prestazioni remunerate dal sistema pubblico, essendo normalmente necessario anche un ulteriore rapporto contrattuale.

La distinzione assume notevole rilevanza tanto per i gestori delle strutture quanto per gli utenti.

Responsabilità medica nelle strutture socio-sanitarie

Particolarmente delicato è il problema della responsabilità per i danni subiti dall’assistito.

La Legge n. 24/2017, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, disciplina espressamente anche le strutture socio-sanitarie.

L’art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell’opera di professionisti sanitari risponde delle loro condotte dolose o colpose secondo le regole della responsabilità contrattuale previste dagli artt. 1218 e 1228 del codice civile.

La responsabilità della struttura, tuttavia, non coincide necessariamente con la responsabilità del singolo medico.

Un danno può infatti dipendere da un errore medico, ma può derivare anche da una carenza organizzativa della struttura.

Si pensi, ad esempio, a:

  • errori nella somministrazione dei farmaci;
  • cadute del paziente determinate da un’inadeguata valutazione del rischio;
  • lesioni da pressione non adeguatamente prevenute o trattate;
  • ritardi nell’attivazione dell’assistenza medica o nel trasferimento in ospedale;
  • infezioni correlate all’assistenza;
  • insufficiente sorveglianza di pazienti fragili o non autosufficienti;
  • carenze nella gestione della documentazione sanitaria;
  • inadeguata organizzazione dei turni o dell’assistenza;
  • mancata attuazione del programma terapeutico o assistenziale previsto per il paziente.

In queste situazioni il problema non riguarda necessariamente la colpa medica del singolo professionista, ma può investire direttamente l’organizzazione della struttura.

Malpractice medica: non ogni complicanza costituisce un errore

È importante precisare che un evento avverso non determina automaticamente una responsabilità sanitaria.

Per configurare una malpractice medica occorre verificare, caso per caso, se vi sia stata una condotta non conforme alle regole dell’arte, alle buone pratiche clinico-assistenziali o agli obblighi organizzativi della struttura e se tale condotta abbia effettivamente provocato il danno lamentato.

L’accertamento del rapporto causale assume quindi un ruolo decisivo.

La semplice circostanza che le condizioni di un paziente siano peggiorate durante il ricovero in una RSA o in altra struttura socio-sanitaria non è, da sola, sufficiente per affermare l’esistenza di una responsabilità medica.

Analogamente, l’assenza di un macroscopico errore del medico non esclude automaticamente una responsabilità della struttura quando il danno sia riconducibile a una carenza organizzativa, assistenziale o di sorveglianza.

Errore medico: cosa fare?

Quando si sospetta che un danno sia derivato da un errore medico o da una non corretta gestione assistenziale, è opportuno evitare valutazioni affrettate.

Il primo passaggio consiste normalmente nell’acquisizione dell’intera documentazione sanitaria e assistenziale relativa al paziente: cartella clinica, diario medico e infermieristico, schede terapeutiche, prescrizioni, esami, verbali, piani assistenziali e ogni altro documento utile a ricostruire quanto accaduto.

La documentazione deve poi essere sottoposta a una valutazione medico-legale e specialistica, finalizzata a verificare:

  1. quale fosse la condizione iniziale del paziente;
  2. quali prestazioni fossero dovute;
  3. quali condotte siano state effettivamente adottate;
  4. se vi siano stati errori od omissioni;
  5. se tali condotte abbiano causato o aggravato il danno;
  6. quale sia l’entità delle conseguenze risarcibili.

Soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire se esistano i presupposti per formulare una richiesta di risarcimento.

Il ruolo dell’avvocato nel contenzioso sanitario

La responsabilità delle strutture socio-sanitarie richiede spesso competenze che attraversano diritto civile, diritto sanitario, organizzazione sanitaria e medicina legale.

L’intervento di un avvocato esperto in responsabilità medica consente innanzitutto di individuare correttamente il soggetto responsabile: struttura, medico, altro professionista sanitario o più soggetti contemporaneamente.

Una corretta consulenza legale medica deve inoltre coordinarsi con l’attività del medico-legale e degli specialisti della disciplina interessata.

L’assistenza di un avvocato in diritto sanitario può riguardare sia il paziente che ritenga di avere subito un danno, sia medici e professionisti coinvolti in una contestazione.

Per il sanitario, infatti, l’assistenza di un avvocato per medici può risultare determinante per distinguere le responsabilità personali dalle eventuali inefficienze organizzative imputabili alla struttura.

Nel campo della responsabilità professionale sanitaria è quindi essenziale evitare automatismi: individuare una complicanza non significa avere dimostrato una colpa; allo stesso modo, concentrare l’attenzione esclusivamente sull’operato del medico può far trascurare eventuali responsabilità autonome della struttura.

Conclusioni

Le strutture socio-sanitarie operano all’interno di un sistema normativo complesso nel quale assistenza sanitaria e sociale devono integrarsi attorno ai bisogni della persona.

D.Lgs. n. 502/1992, Legge n. 328/2000, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, disciplina dei LEA, normativa regionale e Legge Gelli-Bianco costituiscono alcuni dei principali riferimenti attraverso i quali devono essere valutate l’organizzazione delle strutture e le responsabilità nei confronti degli assistiti.

Quando si sospetta un caso di malpractice medica, l’analisi deve quindi riguardare non soltanto l’eventuale errore del singolo sanitario, ma l’intero percorso assistenziale e l’organizzazione della struttura.

Per questo motivo, prima di intraprendere un’azione risarcitoria è consigliabile effettuare una valutazione congiunta medico-legale e giuridica, attraverso un professionista che operi specificamente nel settore.

Un avvocato per malpractice medica può verificare la documentazione sanitaria, individuare eventuali profili di colpa medica o responsabilità organizzativa e stabilire se sussistano i presupposti per richiedere il risarcimento del danno.

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Le strutture sanitarie private accreditate

Le strutture sanitarie private accreditate rappresentano una componente essenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Cliniche, case di cura, centri diagnostici, laboratori e strutture riabilitative private possono infatti erogare prestazioni sanitarie per conto del servizio pubblico, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e abbiano ottenuto il relativo accreditamento.

La natura privata della struttura non comporta, tuttavia, una riduzione delle garanzie riconosciute al paziente. Al contrario, quando si verifica un errore medico, una prestazione sanitaria inadeguata o un danno conseguente all’attività assistenziale, la struttura accreditata può essere chiamata a rispondere secondo le regole della responsabilità professionale sanitaria.

Comprendere chi risponde del danno e quali iniziative possono essere intraprese è fondamentale sia per il paziente sia per il professionista sanitario coinvolto.

Cosa significa struttura sanitaria privata accreditata

È necessario distinguere tra autorizzazione sanitaria e accreditamento.

L’autorizzazione consente alla struttura privata, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, di esercitare un’attività sanitaria.

L’accreditamento rappresenta invece un passaggio ulteriore: permette alla struttura privata di operare nell’ambito del sistema sanitario pubblico e, in presenza dei relativi accordi contrattuali, di erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La struttura rimane formalmente privata, ma partecipa all’erogazione di un servizio di interesse pubblico ed è tenuta al rispetto di specifici standard organizzativi, tecnologici, assistenziali e professionali.

Per il paziente ciò significa che le prestazioni devono essere erogate secondo livelli di sicurezza e appropriatezza analoghi a quelli richiesti alle strutture pubbliche.

La responsabilità della struttura sanitaria privata accreditata

Quando da un ricovero, da un intervento chirurgico, da un esame diagnostico o da un trattamento sanitario deriva un danno, occorre verificare se siano configurabili una colpa medica o una responsabilità direttamente imputabile alla struttura.

La responsabilità della struttura sanitaria non dipende esclusivamente dal comportamento del singolo medico.

Una clinica privata accreditata può infatti rispondere anche per carenze che riguardano direttamente la propria organizzazione.

Si pensi, ad esempio, a:

  • insufficiente organizzazione del personale sanitario;
  • mancata o tardiva esecuzione di esami diagnostici;
  • carenze nella sorveglianza del paziente;
  • utilizzo di apparecchiature inadeguate o non correttamente manutenute;
  • infezioni correlate all’assistenza;
  • ritardi nell’intervento;
  • mancata attivazione di protocolli assistenziali;
  • problemi nella gestione del trasferimento del paziente verso una struttura maggiormente attrezzata;
  • insufficiente gestione delle complicanze post-operatorie.

La responsabilità medica deve quindi essere valutata considerando non soltanto l’operato del singolo sanitario, ma l’intero percorso assistenziale.

Responsabilità della struttura e responsabilità del medico

La disciplina introdotta dalla legge n. 24 del 2017, conosciuta come legge Gelli-Bianco, distingue la posizione della struttura sanitaria da quella del professionista.

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde nei confronti del paziente secondo le regole della responsabilità contrattuale per le condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali si avvale nell’esecuzione della prestazione.

Tale principio può operare anche quando il medico non sia un dipendente della struttura ma svolga la propria attività professionale al suo interno.

La posizione del singolo sanitario deve invece essere valutata autonomamente, anche in relazione al tipo di rapporto instaurato direttamente con il paziente.

Questa distinzione assume particolare importanza nel contenzioso per malpractice medica, perché incide sui termini di prescrizione, sull’onere della prova e sulla strategia processuale da adottare.

Quando può configurarsi un errore medico

Non ogni risultato negativo di una cura rappresenta automaticamente un errore medico.

La medicina non è un’attività a risultato garantito e molte complicanze possono verificarsi anche quando la prestazione sanitaria sia stata eseguita correttamente.

Per poter parlare di responsabilità occorre normalmente verificare:

  1. l’esistenza di una condotta sanitaria non conforme alle regole dell’arte;
  2. l’esistenza di un danno effettivamente subito dal paziente;
  3. il rapporto causale tra la condotta contestata e il danno.

L’analisi richiede quindi una valutazione congiunta di carattere medico-legale e giuridico.

È proprio per questo motivo che, nei casi di sospetta malpractice medica, la documentazione sanitaria deve essere esaminata attentamente prima di avviare una richiesta risarcitoria.

Errore medico: cosa fare

Una delle ricerche più frequenti effettuate dai pazienti è proprio: “errore medico cosa fare?”

Il primo errore da evitare è contestare genericamente l’operato della struttura senza aver acquisito la documentazione necessaria.

In presenza di un possibile caso di responsabilità professionale sanitaria, è opportuno innanzitutto richiedere copia completa della documentazione clinica.

Possono essere rilevanti, a seconda del caso:

  • cartella clinica;
  • diario medico e infermieristico;
  • referti diagnostici;
  • immagini radiologiche;
  • verbale operatorio;
  • scheda anestesiologica;
  • consenso informato;
  • lettere di dimissione;
  • esami di laboratorio;
  • documentazione relativa ai successivi ricoveri o interventi.

La documentazione deve poi essere valutata da professionisti con specifica esperienza in materia di responsabilità sanitaria.

Un avvocato esperto in responsabilità medica, affiancato da un medico legale e, quando necessario, da uno specialista della disciplina coinvolta, può verificare preliminarmente se esistano effettivi elementi di responsabilità.

Questa fase è essenziale anche per evitare contenziosi privi di un adeguato fondamento tecnico.

Il consenso informato

Un ulteriore profilo di responsabilità può riguardare il consenso informato.

Il paziente deve essere posto nelle condizioni di comprendere la natura dell’intervento o del trattamento proposto, i benefici attesi, i rischi prevedibili, le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto.

La semplice sottoscrizione di un modulo non è sempre sufficiente a dimostrare che il paziente sia stato adeguatamente informato.

La violazione del diritto all’autodeterminazione può assumere autonoma rilevanza rispetto all’eventuale errore nell’esecuzione della prestazione sanitaria, purché ne ricorrano i presupposti.

Le infezioni ospedaliere nelle strutture private accreditate

Particolare attenzione deve essere dedicata alle infezioni correlate all’assistenza.

Anche una struttura privata accreditata deve adottare adeguati protocolli per la prevenzione, il controllo e la gestione del rischio infettivo.

Quando un paziente contrae un’infezione durante un ricovero, non è tuttavia sufficiente dimostrare che l’infezione si sia manifestata all’interno dell’ospedale o della clinica.

Occorre analizzare le condizioni del paziente, il momento di insorgenza dell’infezione, il microorganismo interessato, le procedure eseguite e soprattutto le misure preventive adottate dalla struttura.

La responsabilità può emergere qualora vengano riscontrate carenze organizzative, igienico-sanitarie o assistenziali causalmente collegate al danno.

Ritardi diagnostici ed errori terapeutici

Tra le più frequenti ipotesi di malpractice medica rientrano il ritardo diagnostico e l’errore terapeutico.

Una diagnosi tardiva può determinare la perdita della possibilità di accedere tempestivamente a una terapia, il peggioramento della patologia o, nei casi più gravi, una riduzione delle possibilità di sopravvivenza.

Analogamente, la scelta di un trattamento inappropriato, l’errato dosaggio di un farmaco, la mancata considerazione di allergie o controindicazioni oppure l’omesso monitoraggio del paziente possono determinare una responsabilità sanitaria.

Anche in questi casi non è sufficiente dimostrare l’errore astrattamente considerato: occorre ricostruire quale sarebbe stato, con ragionevole probabilità, il decorso clinico del paziente se la prestazione fosse stata correttamente eseguita.

Il risarcimento del danno

Quando viene accertata una responsabilità sanitaria, il paziente può chiedere il risarcimento dei danni concretamente subiti.

A seconda del caso possono essere richiesti:

  • danno biologico temporaneo;
  • danno biologico permanente;
  • sofferenza interiore;
  • conseguenze dinamico-relazionali;
  • spese mediche sostenute;
  • future spese di assistenza;
  • perdita o riduzione della capacità lavorativa;
  • perdita di reddito;
  • danni subiti dai familiari nei casi più gravi.

La quantificazione non può essere effettuata in modo automatico.

Deve essere rapportata alla gravità delle lesioni, all’età del paziente, alla durata della malattia, agli eventuali postumi permanenti e alle concrete conseguenze che il danno ha prodotto nella vita personale e lavorativa.

L’importanza della consulenza medico-legale

La causa di responsabilità sanitaria è un contenzioso altamente tecnico.

Una valida consulenza legale medica non può prescindere dall’esame medico-legale della vicenda.

Prima di formulare una richiesta di risarcimento è quindi opportuno ricostruire:

  • quale condotta viene contestata;
  • quale condotta sarebbe stata invece corretta;
  • quale danno ne sia derivato;
  • se esista un effettivo rapporto causale;
  • quali siano i postumi risarcibili.

Una valutazione preliminare rigorosa costituisce la base di ogni seria azione di responsabilità sanitaria.

L’assistenza dell’avvocato specializzato in diritto sanitario

Il diritto sanitario richiede competenze che coinvolgono contemporaneamente responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, procedura civile e principi medico-legali.

L’assistenza di un avvocato di diritto sanitario consente di valutare la responsabilità della struttura, del medico e degli altri professionisti coinvolti, individuando la strategia più appropriata.

Un avvocato per responsabilità medica può assistere il paziente nell’acquisizione della documentazione, nella valutazione preliminare del caso, nella fase stragiudiziale e nell’eventuale procedimento giudiziario.

Allo stesso modo, un avvocato per medici può assistere il professionista sanitario chiamato a rispondere di una presunta condotta colposa, verificando la correttezza dell’operato clinico, il ruolo della struttura e gli eventuali profili assicurativi.

Conclusioni

Le strutture sanitarie private accreditate partecipano pienamente all’erogazione dell’assistenza sanitaria e sono soggette a precisi obblighi nei confronti del paziente.

Quando si sospetta un caso di errore medico, il semplice verificarsi di una complicanza non è sufficiente per affermare l’esistenza di una responsabilità.

Occorre ricostruire tecnicamente la vicenda clinica, individuare eventuali condotte colpose, accertare il rapporto causale e quantificare correttamente il danno.

Per questa ragione, nei casi di possibile colpa medica o malpractice medica, è fondamentale rivolgersi a professionisti che abbiano una specifica esperienza nella responsabilità professionale sanitaria, evitando sia azioni infondate sia la perdita di diritti risarcitori effettivamente spettanti.

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Le strutture sanitarie private accreditate

Le strutture sanitarie private accreditate rappresentano una componente essenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Ospedali privati, case di cura, centri diagnostici, laboratori, strutture riabilitative e altri operatori sanitari possono infatti erogare, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge e dalla programmazione regionale, prestazioni sanitarie per conto del SSN.

Essere una struttura privata accreditata, tuttavia, non significa semplicemente essere autorizzati a svolgere attività sanitaria. Il sistema prevede diversi livelli, che è importante distinguere sia per comprendere il funzionamento della sanità privata convenzionata sia per individuare correttamente eventuali responsabilità in caso di errore medico o di danno subito dal paziente.

Autorizzazione, accreditamento e accordo con il Servizio Sanitario Nazionale

Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. n. 502 del 1992, che disciplina il rapporto tra soggetti pubblici e privati nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Occorre distinguere tre diversi passaggi.

L’autorizzazione sanitaria consente alla struttura di esercitare legittimamente la propria attività. Per ottenerla devono essere rispettati specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.

L’accreditamento istituzionale, invece, costituisce il riconoscimento, da parte della Regione, dell’idoneità della struttura a operare nell’ambito del sistema sanitario pubblico. L’accreditamento presuppone requisiti ulteriori di qualificazione e deve essere coerente con la programmazione e con il fabbisogno sanitario regionale.

L’accreditamento, tuttavia, non attribuisce automaticamente alla struttura il diritto a ottenere il pagamento di tutte le prestazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Perché le prestazioni siano effettivamente erogate per conto e a carico del SSN occorre anche la disciplina dei relativi accordi contrattuali, nei quali vengono definiti, tra l’altro, attività, volumi di prestazioni, obiettivi e limiti economici.

In altre parole, una struttura può essere privata e accreditata ma ciò non significa che qualunque prestazione effettuata al suo interno sia automaticamente posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Quali requisiti deve rispettare una struttura sanitaria privata accreditata?

L’accreditamento non dovrebbe essere considerato un semplice adempimento amministrativo.

La struttura deve garantire nel tempo determinati standard di qualità e sicurezza, riguardanti in particolare:

  • l’organizzazione interna;
  • il numero e la qualificazione del personale sanitario;
  • l’adeguatezza delle apparecchiature e delle tecnologie utilizzate;
  • la sicurezza delle cure;
  • l’appropriatezza delle prestazioni;
  • la qualità dell’assistenza;
  • il rispetto delle procedure organizzative e cliniche;
  • la verifica dei risultati dell’attività svolta.

Il mantenimento di tali requisiti assume particolare importanza anche sotto il profilo della responsabilità professionale sanitaria.

Un evento dannoso, infatti, non deriva necessariamente da una singola colpa medica. In alcuni casi può essere conseguenza di un problema più ampio nell’organizzazione della struttura: carenza di personale, cattiva gestione dei turni, insufficienza delle apparecchiature, ritardi nell’esecuzione degli esami, mancata comunicazione tra reparti o assenza di adeguati protocolli organizzativi.

È proprio in questi casi che l’analisi della responsabilità non può limitarsi all’operato del singolo professionista.

Struttura privata accreditata e responsabilità medica

Dal punto di vista della responsabilità medica, la distinzione tra struttura sanitaria pubblica e struttura sanitaria privata non comporta una minore tutela per il paziente.

La Legge n. 24 del 2017, conosciuta come legge Gelli-Bianco, stabilisce infatti che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che si avvale dell’opera di professionisti sanitari risponde delle loro condotte dolose o colpose secondo le regole della responsabilità contrattuale previste dagli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

La responsabilità della struttura può sussistere anche quando il medico sia stato scelto direttamente dal paziente e anche quando il professionista non sia un dipendente della struttura.

Questo principio è particolarmente importante nelle controversie per malpractice medica.

Il paziente che ritenga di aver subito un danno durante un ricovero, un intervento chirurgico, una terapia, un esame diagnostico o altra prestazione sanitaria deve quindi valutare non soltanto la posizione del singolo medico, ma anche quella della struttura nella quale la prestazione è stata effettuata.

La responsabilità della struttura e quella del medico sono diverse

La legge Gelli-Bianco ha delineato un sistema nel quale, in linea generale, la posizione della struttura e quella del professionista sanitario devono essere valutate distintamente.

La struttura sanitaria risponde contrattualmente nei confronti del paziente.

Il professionista sanitario che opera all’interno della struttura, quando non abbia assunto direttamente una specifica obbligazione contrattuale verso il paziente, risponde invece secondo le regole della responsabilità extracontrattuale.

La distinzione non è puramente teorica. Può incidere sul regime della prova, sui termini di prescrizione e sulla strategia da adottare in una causa di responsabilità professionale sanitaria.

Per tale ragione, prima di intraprendere un’azione giudiziaria, è opportuno effettuare una valutazione medico-legale e giuridica della vicenda nel suo complesso.

Errore medico: cosa fare se il danno si verifica in una struttura privata accreditata?

Una delle domande più frequenti è: errore medico, cosa fare?

Il primo errore da evitare è presentare immediatamente una richiesta di risarcimento senza aver prima acquisito e analizzato la documentazione sanitaria.

Quando si sospetta una possibile malpractice medica, è normalmente necessario acquisire la cartella clinica completa e ogni altro documento utile, come referti diagnostici, immagini radiologiche, verbali operatori, schede anestesiologiche, esami di laboratorio, lettere di dimissione e documentazione relativa ai successivi trattamenti.

La documentazione dovrebbe quindi essere sottoposta a un’attenta valutazione da parte di professionisti con specifica esperienza nel settore.

Non ogni complicanza costituisce infatti automaticamente un errore sanitario.

Per poter sostenere una richiesta risarcitoria occorre generalmente verificare:

  1. l’esistenza di una condotta sanitaria o organizzativa censurabile;
  2. l’esistenza di un danno effettivamente subito dal paziente;
  3. il rapporto causale tra la condotta contestata e il danno;
  4. la corretta quantificazione delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali.

Una consulenza legale medica adeguatamente strutturata deve quindi integrare competenze giuridiche e medico-legali.

Non esiste soltanto l’errore del medico: la responsabilità organizzativa

Nelle controversie di responsabilità sanitaria uno degli aspetti più sottovalutati riguarda i cosiddetti deficit organizzativi della struttura.

Pensiamo, ad esempio, a un paziente che subisca un danno non perché il singolo sanitario abbia eseguito tecnicamente male una procedura, ma perché:

  • un esame urgente è stato eseguito con ritardo;
  • mancava personale sufficiente;
  • non era disponibile un’apparecchiatura necessaria;
  • non vi è stato un corretto passaggio di informazioni tra reparti;
  • il paziente non è stato adeguatamente monitorato;
  • la struttura non aveva predisposto un’organizzazione idonea a fronteggiare una determinata emergenza;
  • non sono state correttamente gestite infezioni o rischi assistenziali.

In situazioni del genere concentrare l’intera contestazione sulla colpa medica del singolo professionista può essere una strategia debole.

Occorre invece verificare se il danno sia riconducibile anche, o soprattutto, all’inadempimento degli obblighi organizzativi gravanti sulla struttura sanitaria.

Sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario

La sicurezza delle cure costituisce oggi uno degli elementi centrali della disciplina della responsabilità sanitaria.

Una struttura sanitaria, compresa quella privata accreditata, non deve limitarsi a mettere a disposizione locali e apparecchiature. Deve organizzare l’assistenza in modo da ridurre il rischio clinico e garantire procedure adeguate alla tutela del paziente.

La gestione del rischio assume rilievo anche nella prevenzione del contenzioso.

Per questo motivo un avvocato per medici o un professionista che svolga attività di consulenza legale medica può intervenire non soltanto dopo l’evento dannoso, ma anche preventivamente, assistendo professionisti e strutture nella gestione degli aspetti organizzativi, assicurativi e documentali collegati alla responsabilità sanitaria.

Gli obblighi assicurativi delle strutture sanitarie private

La legge Gelli-Bianco disciplina inoltre la copertura dei rischi connessi alla responsabilità sanitaria.

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere dotate delle coperture assicurative o delle altre misure previste dalla normativa per la responsabilità civile verso terzi.

La disciplina è stata completata dal D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023, che ha definito requisiti minimi delle polizze assicurative e delle misure analoghe previste dalla legge.

Anche questo aspetto assume un’importanza concreta quando viene avanzata una richiesta di risarcimento per errore medico, poiché è necessario identificare correttamente i soggetti responsabili, le relative coperture e le modalità attraverso cui formulare la domanda risarcitoria.

Cosa può chiedere il paziente che ha subito un danno?

Quando viene accertata una responsabilità sanitaria, il paziente può chiedere il risarcimento delle conseguenze dannose riconducibili all’evento.

La valutazione può comprendere, a seconda del caso concreto, il danno biologico temporaneo e permanente, le sofferenze conseguenti alla lesione, le spese mediche sostenute, le necessità assistenziali future, la perdita o riduzione della capacità lavorativa e gli ulteriori danni patrimoniali dimostrabili.

Nei casi più gravi possono inoltre assumere rilievo i danni subiti dai familiari della persona lesa o deceduta.

La quantificazione non può essere effettuata automaticamente sulla sola base della diagnosi: richiede una valutazione medico-legale individuale e l’esame delle concrete conseguenze che l’evento ha prodotto sulla vita del paziente.

Il ruolo dell’avvocato specializzato in responsabilità sanitaria

Le controversie per responsabilità medica sono tecnicamente complesse perché diritto e medicina sono strettamente collegati.

Un avvocato responsabilità medica deve essere in grado di individuare, insieme al medico legale e agli eventuali specialisti, quali condotte possano essere contestate, quali documenti acquisire, contro quali soggetti formulare la richiesta e se sussistano effettivamente i presupposti per iniziare un contenzioso.

Allo stesso modo, un avvocato diritto sanitario può assistere medici, professionisti e strutture sanitarie chiamati a rispondere di un presunto errore, verificando la correttezza delle contestazioni, il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, il nesso causale e gli aspetti assicurativi.

L’obiettivo di un’adeguata assistenza legale non deve essere quello di iniziare automaticamente una causa, ma di stabilire prima se esistano effettivi elementi di malpractice medica e quale sia la strategia più appropriata.

Strutture private accreditate: un sistema in continua evoluzione

La disciplina dell’accreditamento è strettamente collegata alla programmazione sanitaria regionale e continua a essere oggetto di interventi legislativi.

In particolare, le modifiche introdotte negli ultimi anni in materia di criteri di accreditamento e procedure di selezione dei soggetti privati sono attualmente interessate da un processo di revisione nazionale. Alla data di settembre 2026, l’efficacia di alcune specifiche disposizioni introdotte in materia di nuovi accreditamenti e accordi contrattuali è sospesa, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in attesa degli esiti del Tavolo nazionale incaricato della revisione complessiva del sistema.

Per strutture e operatori privati, quindi, il quadro non può essere ricostruito soltanto attraverso la normativa nazionale: devono essere esaminate anche la disciplina e la programmazione della singola Regione.

Conclusioni

Le strutture sanitarie private accreditate svolgono una funzione rilevante all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma l’accreditamento comporta anche il rispetto di precisi requisiti di qualità, organizzazione, sicurezza e appropriatezza delle cure.

Quando si verifica un danno, parlare genericamente di errore medico può essere insufficiente.

Occorre stabilire se vi sia stata una condotta colposa del professionista, una carenza organizzativa della struttura oppure una combinazione dei due fattori.

Per il paziente che sospetti un caso di malpractice medica, così come per il professionista o la struttura chiamati a rispondere di una presunta responsabilità professionale sanitaria, l’esame preliminare della documentazione sanitaria e una corretta valutazione medico-legale rappresentano quindi passaggi essenziali prima dell’avvio di qualsiasi iniziativa.

L’assistenza di un avvocato malpractice medica con specifica esperienza nel diritto sanitario consente di ricostruire correttamente il caso, individuare le responsabilità effettivamente configurabili e valutare la strada più adeguata per la tutela dei diritti coinvolti.

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Gli IRCCS: Disciplina e Ruolo

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) rappresentano una componente peculiare del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale l’attività di assistenza sanitaria si integra stabilmente con la ricerca scientifica.

Non si tratta, quindi, semplicemente di strutture ospedaliere specializzate. Gli IRCCS sono enti del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, chiamati a perseguire standard di eccellenza nella ricerca – prevalentemente clinica e traslazionale – e nell’erogazione di prestazioni sanitarie di alta specialità.

Il loro ruolo è particolarmente rilevante anche sotto il profilo della responsabilità medica, poiché l’elevato grado di specializzazione delle prestazioni e il possibile collegamento tra attività assistenziale, sperimentazione e ricerca clinica pongono specifiche questioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale sanitaria.

Che cosa sono gli IRCCS

La disciplina fondamentale degli IRCCS è contenuta nel D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, profondamente modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 e, da ultimo, dal D.Lgs. 31 marzo 2026, n. 67.

La normativa attribuisce agli IRCCS una duplice funzione:

  • garantire attività di ricovero, cura e assistenza sanitaria caratterizzate da elevati livelli di specializzazione;
  • sviluppare ricerca scientifica, soprattutto clinica e traslazionale, favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni alla concreta cura del paziente.

La ricerca svolta dagli IRCCS non deve quindi rimanere confinata nell’ambito teorico o sperimentale, ma deve essere funzionale al miglioramento della diagnosi, della prevenzione, delle terapie e, più in generale, della qualità dell’assistenza sanitaria.

La normativa più recente valorizza inoltre l’innovazione e il trasferimento tecnologico, rafforzando la funzione degli IRCCS come punto di collegamento tra ricerca scientifica, nuove tecnologie e assistenza sanitaria.

IRCCS pubblici e privati

Gli IRCCS possono avere natura pubblica o privata.

Nell’ambito degli istituti pubblici sono presenti sia IRCCS trasformati in Fondazioni IRCCS, sia istituti pubblici non trasformati. Accanto a questi operano gli IRCCS di diritto privato, che mantengono la propria autonomia giuridico-amministrativa nei limiti stabiliti dalla normativa speciale.

La differente veste giuridica incide sull’organizzazione, sulla governance, sul personale e sulla gestione dell’ente, ma non elimina la funzione essenziale comune: integrare ricerca di eccellenza e attività assistenziale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il riconoscimento del carattere scientifico

La qualifica di IRCCS non deriva dalla semplice attività di ricerca svolta da un ospedale.

È necessario uno specifico riconoscimento del carattere scientifico, subordinato alla verifica di una serie di requisiti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 288/2003.

Tra gli elementi oggetto di valutazione assumono particolare importanza:

  • la qualità delle strutture;
  • il livello tecnologico delle attrezzature;
  • l’adeguatezza dell’organizzazione rispetto alle attività di ricerca;
  • l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
  • la consistenza e qualificazione del personale impegnato nella ricerca;
  • l’eccellenza dell’attività assistenziale;
  • la qualità e rilevanza scientifica dell’attività di ricerca svolta.

Il riconoscimento non ha carattere definitivamente acquisito. Nel sistema attualmente vigente è prevista una verifica periodica del mantenimento dei requisiti e, a regime, gli istituti devono trasmettere ogni quattro anni al Ministero della Salute i dati aggiornati necessari alla conferma del carattere scientifico. Il Ministero può inoltre verificare la permanenza delle condizioni richieste e intervenire qualora queste vengano meno.

Il ruolo degli IRCCS nel Servizio Sanitario Nazionale

Gli IRCCS rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali il Servizio Sanitario Nazionale può trasformare la ricerca scientifica in nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche.

La loro funzione non riguarda esclusivamente i pazienti direttamente trattati presso l’istituto. Gli IRCCS forniscono infatti supporto scientifico e operativo al sistema sanitario, partecipano alla formazione del personale e collaborano con università, enti di ricerca e altre strutture sanitarie.

Un ruolo sempre più importante è svolto dalle reti degli IRCCS, concepite come reti di eccellenza attraverso le quali condividere competenze scientifiche, tecnologie, infrastrutture e conoscenze.

L’obiettivo è evitare la frammentazione della ricerca e favorire la collaborazione tra centri altamente specializzati, anche a livello internazionale, accelerando il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.

IRCCS e responsabilità medica

L’elevato livello scientifico e tecnologico di un IRCCS non esclude, naturalmente, la possibilità che durante l’assistenza sanitaria si verifichi un errore medico.

Anche agli IRCCS trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale sanitaria.

L’art. 7 della Legge n. 24/2017 stabilisce che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale, anche qualora questi non siano dipendenti della struttura.

La responsabilità della struttura sanitaria ha pertanto natura contrattuale.

Il sanitario, invece, risponde generalmente ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente nei confronti del paziente una specifica obbligazione contrattuale.

Si tratta di una distinzione fondamentale nella gestione di una controversia per malpractice medica, poiché incide, tra l’altro, sulla distribuzione dell’onere della prova e sulla prescrizione dell’azione.

Responsabilità sanitaria e attività di ricerca clinica

Per gli IRCCS assume particolare rilievo un ulteriore aspetto.

La Legge Gelli-Bianco stabilisce espressamente che la responsabilità della struttura sanitaria trova applicazione anche alle prestazioni svolte nell’ambito delle attività di sperimentazione e di ricerca clinica.

Ciò significa che la presenza di un protocollo sperimentale o di un’attività scientifica non determina una diminuzione delle tutele riconosciute al paziente.

Devono essere rispettate le regole relative alla corretta informazione del paziente, al consenso informato, alla sicurezza delle cure, all’appropriatezza del trattamento e alla corretta esecuzione delle prestazioni sanitarie.

Anche gli obblighi assicurativi delle strutture sanitarie comprendono espressamente i danni eventualmente cagionati da personale impegnato nelle attività di sperimentazione e ricerca clinica.

Quando può configurarsi una responsabilità dell’IRCCS?

La circostanza che una cura non abbia prodotto il risultato sperato non significa automaticamente che vi sia stata colpa medica.

Per poter formulare una seria contestazione occorre verificare l’esistenza di una condotta colposa o di una carenza organizzativa e, soprattutto, dimostrare il collegamento causale tra tale condotta e il danno subito dal paziente.

La responsabilità di un IRCCS può essere ipotizzata, ad esempio, in presenza di:

  • errori diagnostici o ritardi nella diagnosi;
  • errori nell’esecuzione di un intervento chirurgico;
  • scelta terapeutica non appropriata;
  • omesso o insufficiente monitoraggio del paziente;
  • carenze organizzative della struttura;
  • insufficiente gestione delle complicanze;
  • inadeguata acquisizione del consenso informato;
  • problemi relativi alla sperimentazione o alla ricerca clinica;
  • inosservanza delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, tenendo comunque conto delle peculiarità del singolo caso.

La Legge n. 24/2017 attribuisce infatti particolare rilievo alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, senza tuttavia consentire una loro applicazione automatica quando le specificità del paziente richiedano una diversa condotta.

Errore medico: cosa fare se il trattamento è avvenuto presso un IRCCS

Di fronte al sospetto di un errore medico, cosa fare concretamente?

Il primo errore da evitare è formulare immediatamente una richiesta di risarcimento basata soltanto sull’esito negativo della cura.

Una corretta valutazione di un possibile caso di malpractice medica richiede invece l’acquisizione e l’esame completo della documentazione sanitaria, comprese cartelle cliniche, referti diagnostici, verbali operatori, schede anestesiologiche, consensi informati e documentazione relativa agli eventuali controlli successivi.

Successivamente è opportuno sottoporre il caso a una valutazione medico-legale e specialistica, finalizzata a verificare:

  1. quale fosse la situazione clinica originaria;
  2. quale trattamento fosse indicato secondo le conoscenze scientifiche applicabili;
  3. quale condotta sia stata concretamente adottata;
  4. se vi siano stati errori od omissioni;
  5. se tali errori abbiano effettivamente determinato o aggravato il danno;
  6. quali conseguenze temporanee e permanenti siano giuridicamente risarcibili.

Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se esistano i presupposti per avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell’IRCCS e degli altri eventuali soggetti responsabili.

La tutela del paziente e quella del professionista sanitario

La disciplina della responsabilità sanitaria non tutela esclusivamente il paziente.

Una corretta applicazione della normativa serve anche a evitare che un medico o un altro professionista sanitario venga ritenuto responsabile per un evento avverso che non dipenda da una sua condotta colposa.

Nelle strutture altamente specializzate come gli IRCCS possono infatti presentarsi casi clinici particolarmente complessi, nei quali la valutazione della responsabilità medica richiede competenze giuridiche e medico-legali specifiche.

È quindi essenziale distinguere l’errore professionale dalla complicanza non evitabile, dal normale rischio clinico e dagli eventuali deficit organizzativi imputabili direttamente alla struttura.

Per questo motivo tanto il paziente quanto il sanitario possono avere necessità dell’assistenza di un avvocato per medici o di un avvocato esperto in responsabilità medica, affiancato da specialisti medico-legali adeguati alla disciplina interessata.

L’importanza di una consulenza specialistica

Il contenzioso relativo agli IRCCS può risultare particolarmente complesso proprio per la compresenza di attività assistenziale, ricerca scientifica e alta specializzazione.

Una corretta consulenza legale medica deve quindi partire dall’analisi del singolo caso e non dalla semplice circostanza che si sia verificato un danno.

L’intervento di un avvocato diritto sanitario consente di individuare la disciplina applicabile, i soggetti eventualmente responsabili, la documentazione da acquisire, i termini da rispettare e la strategia più appropriata per la tutela del paziente o del professionista sanitario.

Allo stesso modo, un avvocato malpractice medica deve essere in grado di coordinare l’analisi giuridica con quella medico-legale, perché nei giudizi di responsabilità sanitaria il punto decisivo non è soltanto accertare che vi sia stato un errore, ma dimostrare che proprio quell’errore abbia causato il danno lamentato.

Conclusioni

Gli IRCCS costituiscono uno degli elementi di maggiore specializzazione del sistema sanitario italiano. La loro funzione consiste nel coniugare assistenza sanitaria di eccellenza, ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica.

L’eccellenza scientifica, tuttavia, non modifica i principi fondamentali che regolano la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria.

Quando si sospetta un caso di errore medico, di colpa medica o di malpractice medica verificatosi presso un IRCCS, è necessario procedere a un’analisi rigorosa della documentazione sanitaria e del rapporto causale tra condotta ed evento dannoso.

Allo stesso modo, il professionista sanitario coinvolto in una contestazione deve essere tutelato attraverso una verifica tecnica che distingua l’effettiva responsabilità dall’evento avverso non imputabile.

L’assistenza di un avvocato responsabilità medica, supportato da adeguate competenze medico-legali e specialistiche, permette di affrontare queste controversie con un metodo tecnico, evitando sia richieste risarcitorie prive di fondamento sia contestazioni ingiustificate nei confronti dei professionisti sanitari.

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Gli IRCCS: disciplina e ruolo

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) rappresentano una componente peculiare del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale l’attività assistenziale si integra direttamente con la ricerca scientifica, l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze alla pratica clinica.

Non si tratta, quindi, semplicemente di strutture ospedaliere particolarmente specializzate. Gli IRCCS sono enti del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, chiamati a perseguire, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale e, nello stesso tempo, a garantire prestazioni sanitarie di alta specialità. La disciplina attribuisce inoltre agli IRCCS un ruolo nella promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

Questa particolare natura rende gli IRCCS un punto di collegamento tra ricerca scientifica, assistenza sanitaria e innovazione, ma determina anche specifiche questioni sotto il profilo della tutela del paziente e della responsabilità professionale sanitaria.

La disciplina normativa degli IRCCS

La normativa fondamentale è rappresentata dal D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, recante il riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Il sistema è stato profondamente riformato dalla Legge 3 agosto 2022, n. 129 e dal successivo D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che ha modificato il D.Lgs. n. 288/2003 con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli IRCCS quali centri di eccellenza di rilevanza nazionale e internazionale e di rendere più rigorosi e verificabili i criteri per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica scientifica.

La riforma ha attribuito particolare importanza:

  • alla qualità della ricerca;
  • all’eccellenza dell’attività assistenziale;
  • alla capacità degli istituti di operare in rete;
  • alla partecipazione alla ricerca nazionale e internazionale;
  • alla qualità delle strutture e delle tecnologie;
  • al collegamento tra ricerca scientifica e benefici effettivi per il paziente;
  • all’innovazione e al trasferimento tecnologico.

Il riconoscimento come IRCCS non costituisce, pertanto, una qualifica meramente formale, ma presuppone il mantenimento di requisiti scientifici, organizzativi e assistenziali particolarmente elevati.

IRCCS pubblici e privati

Gli IRCCS possono avere natura pubblica o privata.

La disciplina consente alle strutture pubbliche che richiedono il riconoscimento di costituirsi nella forma delle Fondazioni prevista dal D.Lgs. n. 288/2003, mentre le strutture private devono assumere una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile.

La diversa natura giuridica incide su molteplici aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali, ma non elimina la funzione essenziale comune: coniugare assistenza sanitaria di elevata specializzazione e ricerca scientifica.

In particolare, la natura pubblica o privata dell’IRCCS non determina, di per sé, una minore tutela del paziente in materia di malpractice medica. Le regole fondamentali sulla responsabilità sanitaria trovano infatti applicazione alle strutture sanitarie sia pubbliche sia private.

Come si ottiene il riconoscimento di IRCCS

Il riconoscimento del carattere scientifico è subordinato alla verifica di una serie di requisiti particolarmente rigorosi.

Tra gli elementi valutati rientrano la personalità giuridica, l’autorizzazione e l’accreditamento sanitario, l’efficienza dell’organizzazione, la qualità delle strutture, il livello tecnologico delle apparecchiature, l’eccellenza dell’attività di ricovero e cura, l’eccellenza della ricerca scientifica svolta e la capacità di collaborare con altri centri di ricerca nazionali e internazionali.

Assumono inoltre particolare rilevanza la capacità di partecipare a sperimentazioni cliniche multicentriche e a progetti europei e la presenza di sistemi certificati di qualità dei servizi.

Il procedimento coinvolge il Ministero della Salute, la Regione interessata e una commissione di esperti chiamata a verificare concretamente la sussistenza dei requisiti, anche mediante apposite visite presso la struttura.

Il riconoscimento viene infine disposto con decreto ministeriale, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. La permanenza dei requisiti non è acquisita definitivamente: il carattere scientifico è sottoposto a periodiche procedure di conferma.

Il ruolo degli IRCCS nella ricerca sanitaria

Uno dei principali elementi distintivi degli IRCCS è rappresentato dalla ricerca traslazionale, cioè dalla ricerca finalizzata a trasformare le conoscenze scientifiche e sperimentali in strumenti diagnostici, terapeutici e assistenziali concretamente utilizzabili nella pratica clinica.

L’obiettivo è creare un collegamento continuo tra laboratorio e paziente.

La ricerca condotta negli IRCCS deve quindi produrre una ricaduta concreta sulla qualità dell’assistenza, contribuendo allo sviluppo di nuove terapie, nuovi percorsi diagnostici, tecnologie innovative e modelli organizzativi più efficienti.

Gli IRCCS operano inoltre attraverso specifiche reti di ricerca, create per mettere in comune competenze scientifiche, tecnologie, risorse cliniche e capacità sperimentali. La disciplina delle reti è stata rafforzata dal D.Lgs. n. 200/2022 e prevede una programmazione coordinata delle attività di ricerca.

IRCCS e responsabilità medica

L’elevato livello di specializzazione di un IRCCS non esclude naturalmente la possibilità che, durante il percorso diagnostico o terapeutico, si verifichi un errore medico.

Anche nei centri di eccellenza possono verificarsi errori diagnostici, ritardi nella diagnosi, trattamenti terapeutici inadeguati, complicanze chirurgiche imputabili a condotte colpose, carenze organizzative oppure violazioni degli obblighi informativi e del consenso informato.

In queste situazioni trovano applicazione, tra l’altro, le disposizioni della Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, che disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale sanitaria.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 24/2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale di professionisti sanitari risponde delle loro condotte dolose o colpose secondo gli artt. 1218 e 1228 del codice civile. Tale disciplina si applica anche all’attività di sperimentazione e di ricerca clinica. Il professionista sanitario, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, risponde invece secondo la disciplina dell’art. 2043 c.c.

Pertanto, anche quando il trattamento è stato effettuato presso un IRCCS, il paziente che ritenga di avere subito un danno può valutare, in presenza dei necessari presupposti, un’azione per responsabilità medica nei confronti della struttura e degli eventuali professionisti coinvolti.

Malpractice medica negli IRCCS: la responsabilità non riguarda soltanto il medico

Un errore frequente è identificare la colpa medica esclusivamente con il comportamento del singolo professionista.

La responsabilità sanitaria può invece derivare anche da carenze direttamente imputabili alla struttura.

Possono assumere rilievo, ad esempio:

  • insufficienze organizzative;
  • ritardi nell’esecuzione di esami o interventi;
  • difetti nel coordinamento tra reparti;
  • insufficiente sorveglianza del paziente;
  • problemi nella gestione della cartella clinica;
  • utilizzo inadeguato delle apparecchiature;
  • mancato rispetto di procedure o protocolli;
  • carenze nella gestione del rischio clinico;
  • insufficiente organizzazione del personale sanitario.

Nella valutazione di un caso di malpractice medica, quindi, occorre ricostruire l’intero percorso assistenziale e non limitarsi alla condotta del singolo medico.

È proprio questo uno degli aspetti nei quali una specifica consulenza legale medica, svolta con l’ausilio di specialisti medico-legali e clinici, può risultare determinante.

Errore medico: cosa fare se il trattamento è avvenuto presso un IRCCS

Quando si sospetta un danno derivante da un trattamento sanitario, il primo passaggio non dovrebbe essere quello di instaurare immediatamente una causa.

Alla domanda “errore medico cosa fare?”, la risposta corretta è partire dall’acquisizione e dall’analisi della documentazione sanitaria.

Occorre normalmente acquisire la cartella clinica completa, i referti diagnostici, gli esami strumentali, la documentazione relativa agli interventi effettuati, i moduli di consenso informato e tutti gli eventuali successivi accertamenti.

Successivamente deve essere verificata, mediante una valutazione medico-legale specialistica, l’esistenza di tre elementi fondamentali:

  1. una condotta sanitaria censurabile;
  2. un danno concretamente dimostrabile;
  3. un rapporto causale tra la condotta e il danno.

La semplice esistenza di un esito negativo o di una complicanza, infatti, non dimostra automaticamente un errore medico.

È necessario distinguere la complicanza inevitabile dall’evento che poteva essere evitato mediante una condotta conforme alle regole dell’arte, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle evidenze scientifiche applicabili al caso concreto.

Il ruolo dell’avvocato nella responsabilità sanitaria

Il contenzioso sanitario presenta una componente giuridica e una componente medico-scientifica strettamente connesse.

Per questo motivo l’intervento di un avvocato responsabilità medica non dovrebbe limitarsi alla formulazione di una richiesta risarcitoria, ma deve partire dalla verifica della reale sostenibilità tecnica e giuridica della domanda.

Un avvocato diritto sanitario deve essere in grado di coordinare l’analisi della documentazione clinica con quella medico-legale, individuare correttamente i soggetti responsabili, valutare il nesso causale, quantificare il danno e individuare la procedura più adeguata per tutelare il paziente.

Allo stesso modo, un avvocato per medici può assistere il professionista sanitario chiamato a rispondere del proprio operato, verificando la correttezza della condotta clinica, il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, la reale sussistenza del nesso causale e l’eventuale presenza di profili di responsabilità organizzativa della struttura.

La complessità della materia rende quindi opportuna una valutazione specialistica sia nell’interesse del paziente sia nella difesa del professionista sanitario.

Assicurazione e responsabilità degli IRCCS

La Legge n. 24/2017 prevede specifici obblighi di copertura assicurativa o di adozione di misure analoghe per le strutture sanitarie pubbliche e private, anche per i danni provocati dal personale che opera al loro interno e per le attività di sperimentazione e ricerca clinica. La disciplina è stata ulteriormente attuata dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, relativo ai requisiti minimi delle coperture assicurative e delle altre analoghe misure adottabili dalle strutture sanitarie.

Anche sotto questo profilo, quindi, la particolare funzione scientifica degli IRCCS non li colloca al di fuori delle regole generali poste a tutela del paziente.

Conclusioni

Gli IRCCS occupano una posizione centrale nel sistema sanitario italiano perché integrano assistenza di alta specializzazione, ricerca scientifica e innovazione tecnologica.

Il riconoscimento del carattere scientifico comporta il rispetto di requisiti particolarmente rigorosi e una verifica periodica della qualità dell’attività clinica e di ricerca. Proprio l’elevata specializzazione di queste strutture rende spesso particolarmente complessa anche la valutazione dei casi di possibile responsabilità medica.

Quando si sospetta una malpractice medica, non è sufficiente dimostrare che il risultato della terapia sia stato negativo. Occorre verificare se vi sia stata una condotta colposa, se esista un danno effettivo e soprattutto se sia possibile dimostrare il nesso causale tra comportamento sanitario ed evento lesivo.

Per questo motivo, nei casi di possibile errore medico, è opportuno rivolgersi a un professionista che abbia specifica esperienza nel settore. Un avvocato malpractice medica, affiancato da consulenti medico-legali e specialisti della disciplina interessata, può effettuare una preventiva valutazione della documentazione sanitaria e stabilire se sussistano concretamente i presupposti per una richiesta di risarcimento.

Analogamente, il medico o il professionista sanitario coinvolto in una contestazione necessita di un’assistenza che sappia affrontare congiuntamente gli aspetti clinici, medico-legali, assicurativi e giuridici della vicenda.

Una corretta consulenza legale medica rappresenta quindi il primo strumento per distinguere un evento avverso inevitabile da un’effettiva ipotesi di colpa medica e per impostare correttamente la tutela del paziente, del professionista e della struttura sanitaria.

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L’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rappresenta il sistema attraverso il quale la Repubblica italiana garantisce il diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione.

Istituito con la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione. La legge stabilisce inoltre che l’attuazione del SSN coinvolge Stato, Regioni ed enti territoriali.

Comprendere come è organizzato il Servizio Sanitario Nazionale è importante non soltanto per conoscere le modalità attraverso cui vengono erogate le cure, ma anche per individuare competenze e responsabilità quando si verifica un disservizio, un errore medico, un problema organizzativo o un’ipotesi di responsabilità medica.

Come nasce il Servizio Sanitario Nazionale

Prima dell’istituzione del SSN, l’assistenza sanitaria italiana era caratterizzata da un sistema prevalentemente mutualistico, nel quale la tutela sanitaria dipendeva in larga misura dalla posizione lavorativa e dall’appartenenza alle diverse casse mutue.

Con la Legge n. 833 del 1978 viene introdotto un sistema ispirato ai principi di universalità, uguaglianza ed equità, volto a garantire l’assistenza sanitaria all’intera popolazione.

L’art. 1 della Legge n. 833/1978 riconduce infatti espressamente l’attività del Servizio Sanitario Nazionale alla tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.

L’organizzazione originaria è stata successivamente profondamente modificata, in particolare dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha avviato il processo di aziendalizzazione della sanità pubblica e ha attribuito alle Regioni un ruolo centrale nell’organizzazione dei rispettivi servizi sanitari.

Come è organizzato oggi il Servizio Sanitario Nazionale

Il SSN non deve essere immaginato come un’unica amministrazione centrale. È, al contrario, un sistema complesso articolato principalmente su tre livelli: nazionale, regionale e locale.

Il livello nazionale: lo Stato

Lo Stato ha il compito di assicurare che il diritto alla salute sia tutelato in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale.

L’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mentre la tutela della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

A livello centrale assumono particolare rilievo:

  • il Ministero della Salute;
  • il Consiglio Superiore di Sanità;
  • l’Istituto Superiore di Sanità;
  • l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
  • l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
  • gli altri enti nazionali operanti nel settore sanitario.

Lo Stato definisce quindi i principi fondamentali del sistema, determina i livelli di assistenza che devono essere garantiti ai cittadini e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

Il ruolo delle Regioni nel sistema sanitario

Le Regioni occupano una posizione centrale nell’organizzazione concreta dell’assistenza sanitaria.

Il D.Lgs. n. 502/1992 attribuisce alle Regioni funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché il compito di stabilire i principi relativi all’organizzazione dei servizi, i criteri di finanziamento delle aziende sanitarie e le attività di indirizzo, controllo e valutazione della qualità delle prestazioni.

Esiste pertanto un Servizio Sanitario Nazionale, ma la sua concreta erogazione avviene attraverso i differenti Servizi Sanitari Regionali.

Questa struttura consente alle Regioni di organizzare la propria rete sanitaria tenendo conto delle caratteristiche territoriali, demografiche e sociali.

L’autonomia regionale, tuttavia, incontra un limite fondamentale: devono essere garantite a tutti i cittadini le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Cosa sono i Livelli Essenziali di Assistenza – LEA

I Livelli Essenziali di Assistenza sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire ai cittadini gratuitamente oppure attraverso il pagamento del ticket previsto dalla normativa.

I LEA attualmente trovano la loro disciplina fondamentale nel DPCM 12 gennaio 2017, che ha sostituito il precedente DPCM del 29 novembre 2001.

Le principali macroaree di assistenza comprendono:

  • prevenzione collettiva e sanità pubblica;
  • assistenza distrettuale;
  • assistenza specialistica ambulatoriale;
  • assistenza farmaceutica;
  • assistenza sociosanitaria;
  • pronto soccorso;
  • ricovero ospedaliero;
  • riabilitazione;
  • lungodegenza;
  • assistenza protesica;
  • assistenza domiciliare e territoriale.

Le Regioni possono prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai LEA, ma utilizzando proprie risorse.

La distinzione è importante anche dal punto di vista giuridico: il mancato accesso a una prestazione sanitaria non deve essere valutato soltanto come un problema amministrativo, ma può assumere rilievo rispetto alla concreta tutela del diritto alla salute.

ASL e Aziende Sanitarie: il livello territoriale

Il livello più vicino al cittadino è rappresentato dalle Aziende Sanitarie Locali, la cui denominazione può variare a seconda della Regione: ASL, AUSL, ATS o altre articolazioni organizzative regionali.

Le aziende sanitarie gestiscono concretamente una parte rilevante dei servizi sanitari presenti sul territorio.

Tra le loro attività possono rientrare:

  • medicina territoriale;
  • prevenzione;
  • assistenza specialistica;
  • servizi consultoriali;
  • assistenza domiciliare;
  • salute mentale;
  • servizi per le dipendenze;
  • assistenza sociosanitaria;
  • organizzazione dei distretti sanitari.

Accanto alle aziende territoriali operano le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e le strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il cittadino può quindi ricevere una prestazione sanitaria da soggetti giuridicamente differenti, pur rimanendo nell’ambito del sistema pubblico o accreditato.

Questa distinzione assume particolare importanza quando occorre identificare il soggetto responsabile di un eventuale danno sanitario.

Ospedale e territorio: la nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria

Negli ultimi anni il modello organizzativo del SSN ha progressivamente attribuito maggiore importanza all’assistenza territoriale.

Il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 ha definito nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel nuovo assetto assumono particolare rilievo strutture e servizi quali:

  • Case della Comunità;
  • Ospedali di Comunità;
  • Centrali Operative Territoriali;
  • assistenza domiciliare;
  • distretti sanitari;
  • integrazione tra medicina generale, specialistica e assistenza sociosanitaria.

L’obiettivo è ridurre il ricorso improprio all’ospedale e garantire una maggiore continuità assistenziale, soprattutto per pazienti anziani, fragili o affetti da patologie croniche.

Organizzazione sanitaria e responsabilità medica

L’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale assume particolare rilievo anche nell’ambito della responsabilità professionale sanitaria.

Un danno al paziente, infatti, non deriva necessariamente da un errore tecnico commesso dal singolo medico.

In alcuni casi il danno può essere collegato a problemi organizzativi della struttura sanitaria, quali, ad esempio:

  • insufficienza di personale;
  • mancata o tardiva esecuzione di accertamenti;
  • carenze organizzative;
  • inadeguata gestione del paziente;
  • difetti nella comunicazione tra reparti;
  • ritardi nel trasferimento;
  • carenze delle apparecchiature;
  • mancata sorveglianza;
  • inadeguata organizzazione dei turni;
  • ritardi nell’accesso alle cure;
  • mancata continuità assistenziale.

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, ha espressamente riconosciuto che la sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto alla salute e che essa si realizza anche attraverso la prevenzione e la gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni e mediante un appropriato utilizzo delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Di conseguenza, quando si parla di malpractice medica, l’analisi non può limitarsi alla condotta del singolo sanitario.

Occorre verificare anche se il danno sia riconducibile all’organizzazione della struttura.

Errore medico: cosa fare?

Chi sospetta di avere subito un danno conseguente a un errore medico dovrebbe evitare di formulare conclusioni sulla base del solo esito negativo della cura.

Un risultato terapeutico insoddisfacente, infatti, non equivale automaticamente a colpa medica.

Per accertare una possibile responsabilità sanitaria è normalmente necessario ricostruire l’intero percorso clinico e verificare:

  1. quali erano le condizioni iniziali del paziente;
  2. quali accertamenti diagnostici sono stati effettuati;
  3. quali trattamenti sono stati eseguiti;
  4. se la condotta sanitaria era appropriata rispetto al caso concreto;
  5. se vi siano stati ritardi diagnostici o terapeutici;
  6. se esistano eventuali problemi organizzativi della struttura;
  7. quale danno sia effettivamente derivato al paziente;
  8. se esista un rapporto causale tra la condotta contestata e il danno.

Per questo motivo, alla domanda frequentemente ricercata online “errore medico cosa fare?”, la prima risposta corretta è: acquisire la documentazione sanitaria completa e sottoporla a una valutazione medico-legale e giuridica.

La documentazione sanitaria è fondamentale

In un caso di presunta responsabilità medica devono essere acquisiti, a seconda della vicenda:

  • cartella clinica completa;
  • referti diagnostici;
  • immagini radiologiche;
  • verbali di pronto soccorso;
  • lettere di dimissione;
  • consenso informato;
  • schede operatorie e anestesiologiche;
  • documentazione infermieristica;
  • prescrizioni e terapie;
  • documentazione relativa ai successivi ricoveri o trattamenti.

Solo dopo l’esame di questi documenti è possibile stabilire se vi siano elementi concreti per contestare una responsabilità professionale sanitaria.

Responsabilità della struttura e responsabilità del medico

Uno degli aspetti più delicati della consulenza legale medica consiste proprio nell’individuazione del soggetto nei cui confronti deve essere eventualmente proposta la richiesta risarcitoria.

La responsabilità può riguardare la struttura sanitaria, il singolo professionista oppure, a seconda delle circostanze, entrambi.

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto una disciplina specifica della responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie e ha disciplinato anche gli obblighi assicurativi delle strutture e dei professionisti.

È quindi essenziale ricostruire preliminarmente il rapporto esistente tra paziente, struttura e sanitario.

Perché rivolgersi a un avvocato esperto in diritto sanitario

Le controversie in materia di sanità richiedono competenze che riguardano contemporaneamente diritto civile, diritto sanitario, medicina legale e disciplina assicurativa.

Un avvocato esperto in responsabilità medica deve essere in grado non soltanto di valutare la possibile condotta colposa del sanitario, ma anche di analizzare l’organizzazione della struttura, individuare il soggetto giuridicamente responsabile e coordinare l’attività con il medico-legale e con gli specialisti della branca interessata.

L’assistenza di un avvocato in diritto sanitario può inoltre riguardare non soltanto il paziente che ritenga di essere stato vittima di un errore, ma anche medici e altri professionisti sanitari coinvolti in procedimenti civili, penali, disciplinari o davanti alla Corte dei conti.

Per questo motivo una corretta consulenza legale medica deve sempre partire dall’esame concreto della documentazione e non dalla semplice constatazione che una cura non abbia prodotto il risultato sperato.

Conclusioni

Il Servizio Sanitario Nazionale è un sistema articolato nel quale Stato, Regioni, aziende sanitarie, ospedali, strutture territoriali e professionisti concorrono alla tutela della salute.

Comprenderne l’organizzazione permette al cittadino di conoscere meglio i propri diritti, ma diventa ancora più importante quando si verifica un possibile caso di malpractice medica.

In presenza di un sospetto errore medico, infatti, occorre verificare non soltanto l’operato del singolo professionista, ma anche l’organizzazione complessiva della struttura sanitaria e il percorso assistenziale seguito dal paziente.

Lo studio legale che si occupa di responsabilità sanitaria può assistere pazienti, medici e professionisti sanitari nella valutazione delle singole vicende, attraverso l’analisi della documentazione clinica e la collaborazione con consulenti medico-legali e specialisti, al fine di individuare correttamente eventuali profili di colpa medica e di responsabilità della struttura.

FAQ – Servizio Sanitario Nazionale e responsabilità sanitaria

Come è organizzato il Servizio Sanitario Nazionale?
Il SSN è organizzato su diversi livelli. Lo Stato determina i principi generali e i livelli essenziali delle prestazioni; le Regioni organizzano i rispettivi servizi sanitari; le aziende sanitarie e ospedaliere erogano concretamente gran parte delle prestazioni sul territorio.

Che differenza c’è tra SSN e Servizio Sanitario Regionale?
Il Servizio Sanitario Nazionale costituisce il sistema complessivo di tutela della salute. Ogni Regione organizza poi il proprio Servizio Sanitario Regionale nel rispetto dei principi nazionali e dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Un errore organizzativo dell’ospedale può comportare responsabilità?
Sì. La responsabilità sanitaria non riguarda esclusivamente l’errore tecnico del medico. In determinate circostanze possono assumere rilievo anche carenze organizzative, strutturali, tecnologiche o assistenziali della struttura sanitaria.

Errore medico: cosa fare per chiedere un risarcimento?
È necessario innanzitutto acquisire la documentazione sanitaria completa e sottoporre il caso a una valutazione medico-legale. Solo successivamente è possibile stabilire se esistano elementi sufficienti per avanzare una richiesta di risarcimento.

Quando rivolgersi a un avvocato per malpractice medica?
È opportuno rivolgersi a un avvocato per malpractice medica quando vi sia il sospetto che un danno alla salute possa essere collegato a un errore diagnostico, terapeutico, chirurgico, assistenziale o organizzativo. La valutazione deve essere effettuata sulla documentazione clinica e, normalmente, con il supporto di un medico-legale.

Un avvocato per medici di cosa si occupa?
Un avvocato per medici assiste il professionista sanitario nelle problematiche connesse all’esercizio della professione, comprese controversie per responsabilità professionale, procedimenti disciplinari, questioni assicurative e contenziosi derivanti dall’attività sanitaria.

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