Il Direttore Sanitario occupa una posizione centrale nell’organizzazione di una struttura sanitaria. Il suo ruolo non si esaurisce in una funzione meramente amministrativa o formale, ma comporta precisi obblighi di organizzazione, coordinamento, controllo e vigilanza sull’attività sanitaria.
Proprio per la rilevanza delle funzioni esercitate, la posizione del Direttore Sanitario assume particolare importanza anche in materia di responsabilità medica, soprattutto quando un evento dannoso subito dal paziente non deriva esclusivamente dall’errore del singolo medico, ma trova origine – o comunque una concausa – in una carenza organizzativa della struttura.
Occorre però evitare una semplificazione: il Direttore Sanitario non è automaticamente responsabile di ogni errore medico commesso all’interno della struttura. La sua eventuale responsabilità deve essere accertata verificando quali obblighi gli competevano concretamente, quali poteri aveva e se una sua condotta, anche omissiva, abbia contribuito causalmente al danno.
Quali sono i compiti del Direttore Sanitario?
Nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, il D.Lgs. n. 502/1992 attribuisce al Direttore Sanitario il compito di dirigere i servizi sanitari sotto il profilo organizzativo e igienico-sanitario e di fornire al Direttore Generale il proprio parere sugli atti relativi alle materie di competenza.
Nelle strutture sanitarie private la disciplina deve essere coordinata anche con la normativa regionale, con l’autorizzazione sanitaria della singola struttura e con la specifica organizzazione aziendale.
In termini generali, tra le principali aree riconducibili alla Direzione Sanitaria possono rientrare:
- organizzazione e coordinamento dell’attività sanitaria;
- vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- controllo sulla qualità e sulla sicurezza delle prestazioni;
- verifica dell’adeguatezza organizzativa dei servizi;
- vigilanza sulla corretta gestione della documentazione sanitaria;
- controllo sul rispetto delle procedure e dei protocolli interni;
- coordinamento delle diverse professionalità sanitarie;
- verifica, nei limiti delle proprie attribuzioni, della presenza dei requisiti professionali necessari;
- collaborazione nelle attività di gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente.
Anche il Codice di Deontologia Medica attribuisce particolare rilevanza a questa funzione: il medico che esercita la direzione sanitaria deve operare con autonomia professionale, tutelare la qualità e la sicurezza dei servizi e garantire il rispetto delle regole deontologiche all’interno della struttura.
Direttore Sanitario e responsabilità per errore medico
Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra Direttore Sanitario ed errore medico.
Se un chirurgo commette materialmente un errore durante un intervento, non può per ciò solo ritenersi responsabile anche il Direttore Sanitario.
La situazione cambia, però, quando l’evento dannoso sia collegato a una carenza organizzativa che rientrava nella sfera di controllo della Direzione Sanitaria.
Si pensi, ad esempio, a un reparto nel quale vengano eseguite prestazioni particolarmente complesse senza che siano disponibili risorse, apparecchiature, protocolli o percorsi assistenziali adeguati per fronteggiare complicanze ragionevolmente prevedibili.
In queste situazioni, accanto alla possibile colpa medica del professionista che ha materialmente eseguito la prestazione, può emergere una diversa responsabilità collegata alla cosiddetta colpa organizzativa.
La Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto che il Direttore Sanitario di una struttura privata può assumere, in relazione ai suoi effettivi poteri di organizzazione e gestione, una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, dalla quale possono derivare conseguenze anche penali quando l’omessa o inadeguata organizzazione abbia contribuito causalmente all’evento dannoso.
Il principio è particolarmente importante: la malpractice medica non coincide necessariamente con l’errore tecnico compiuto dal singolo sanitario.
Talvolta il problema nasce prima dell’intervento del medico ed è riconducibile al modo in cui la struttura ha organizzato l’assistenza.
Quando può essere responsabile il Direttore Sanitario?
La responsabilità deve essere valutata caso per caso.
In particolare, occorre accertare:
1. Quale obbligo gravava sul Direttore Sanitario
Non è sufficiente dimostrare che il soggetto rivestisse formalmente tale incarico. Occorre individuare una specifica regola cautelare, organizzativa o di vigilanza che rientrasse nelle sue attribuzioni.
2. Se vi sia stata una condotta colposa
La responsabilità può derivare non soltanto da un comportamento attivo, ma anche da un’omissione: ad esempio dalla mancata predisposizione di misure organizzative necessarie o dalla mancata correzione di criticità conosciute e concretamente gestibili.
3. Se il Direttore disponesse del potere di intervenire
La responsabilità personale presuppone che il soggetto disponesse effettivamente dei poteri necessari per impedire o ridurre il rischio.
4. Se esista un nesso causale con il danno
È necessario verificare se una corretta organizzazione o un tempestivo intervento avrebbero, secondo i criteri applicabili alla responsabilità sanitaria, evitato o significativamente modificato l’evento lesivo.
È proprio questo passaggio a impedire che la responsabilità del Direttore Sanitario possa trasformarsi in una forma di responsabilità oggettiva per tutto ciò che accade all’interno dell’ospedale o della clinica.
La responsabilità organizzativa della struttura sanitaria
La distinzione tra responsabilità del singolo sanitario e responsabilità organizzativa della struttura è fondamentale anche sul piano civilistico.
La Legge n. 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha disciplinato in maniera organica la responsabilità professionale sanitaria, prevedendo, tra l’altro, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponda delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale secondo il regime previsto dagli artt. 1218 e 1228 del codice civile.
La responsabilità della struttura può inoltre derivare da proprie carenze organizzative.
È quindi possibile che, in presenza di un danno sanitario, debbano essere esaminati distintamente:
- l’operato del medico;
- l’operato degli altri professionisti sanitari;
- l’organizzazione della struttura;
- le decisioni della Direzione Sanitaria;
- l’adeguatezza di protocolli e procedure;
- la disponibilità di personale, strumenti e servizi necessari;
- la gestione delle eventuali emergenze e complicanze.
Una seria analisi di responsabilità medica non dovrebbe pertanto limitarsi alla lettura della cartella clinica per stabilire se un medico abbia materialmente sbagliato una manovra.
Deve essere analizzato l’intero percorso assistenziale.
Responsabilità civile, penale e disciplinare del Direttore Sanitario
A seconda della condotta contestata, possono venire in rilievo differenti forme di responsabilità.
Responsabilità civile
Può essere ipotizzata quando una condotta imputabile al Direttore Sanitario abbia concorso alla produzione del danno lamentato dal paziente.
È comunque indispensabile dimostrare la violazione di uno specifico obbligo e il rapporto causale tra tale violazione e il danno.
Responsabilità penale
Le conseguenze possono essere più rilevanti qualora una grave carenza organizzativa o un’omissione riconducibile alla posizione di garanzia concretamente ricoperta abbiano contribuito alla morte o alle lesioni del paziente.
Anche in questo caso non esiste alcun automatismo legato alla carica: devono essere rigorosamente accertati obbligo giuridico, colpa, prevedibilità ed evitabilità dell’evento e nesso causale.
Responsabilità disciplinare e deontologica
Il Direttore Sanitario medico è inoltre soggetto agli obblighi derivanti dal Codice di Deontologia Medica e può rispondere delle violazioni riconducibili alle proprie competenze professionali e istituzionali.
Errore medico: cosa fare per accertare anche eventuali responsabilità organizzative?
Quando si sospetta un caso di errore medico, uno degli errori più frequenti è concentrarsi immediatamente sul sanitario che ha materialmente effettuato l’intervento.
Non sempre è la strategia corretta.
Una valutazione completa dovrebbe innanzitutto ricostruire l’intero percorso sanitario e acquisire la documentazione necessaria.
Tra i documenti più importanti possono rientrare:
- cartella clinica completa;
- diario medico e infermieristico;
- referti diagnostici;
- verbali operatori;
- schede anestesiologiche;
- consenso informato;
- lettere di dimissione;
- documentazione relativa alle complicanze;
- eventuali procedure e protocolli applicabili al caso.
Successivamente occorre affidare la documentazione a professionisti capaci di effettuare una valutazione congiunta sotto il profilo medico-legale e giuridico.
Solo in questo modo è possibile comprendere se si sia verificato un semplice evento avverso inevitabile oppure una reale ipotesi di malpractice medica, individuando correttamente tutti i soggetti eventualmente coinvolti.
Il ruolo dell’avvocato nella responsabilità sanitaria
La materia richiede competenze specifiche.
Un avvocato esperto in responsabilità medica deve essere in grado di esaminare non soltanto il comportamento del singolo professionista, ma anche il funzionamento complessivo della struttura sanitaria.
L’attività dell’avvocato di diritto sanitario deve quindi coordinarsi con quella del medico-legale e, quando necessario, con specialisti della stessa disciplina coinvolta nel caso clinico.
Una corretta consulenza legale medica consente di individuare preliminarmente:
- l’esistenza di un possibile errore sanitario;
- il danno effettivamente subito;
- il rapporto causale tra condotta e danno;
- eventuali carenze organizzative;
- i soggetti verso i quali indirizzare una richiesta risarcitoria;
- la documentazione da acquisire;
- la strategia più appropriata prima dell’avvio del giudizio.
Una valutazione preliminare approfondita è importante anche per evitare contenziosi privi di adeguato fondamento medico-legale.
Il Direttore Sanitario può tutelarsi?
La questione interessa anche chi svolge professionalmente questo incarico.
Un avvocato per medici chiamato ad assistere un Direttore Sanitario deve, innanzitutto, ricostruire con precisione la concreta distribuzione delle competenze all’interno della struttura.
Organigrammi, deleghe, protocolli, procedure interne, comunicazioni, verbali e segnalazioni assumono in questi casi un’importanza decisiva.
Una Direzione Sanitaria correttamente organizzata dovrebbe inoltre documentare le criticità rilevate, gli interventi richiesti e le misure concretamente adottate.
La mera titolarità dell’incarico, infatti, non può trasformarsi in responsabilità per qualunque comportamento posto in essere autonomamente dagli altri professionisti della struttura.
Allo stesso tempo, però, l’inerzia rispetto a criticità organizzative conosciute e riconducibili ai propri poteri può assumere particolare rilievo nell’accertamento della responsabilità.
Conclusioni
Il Direttore Sanitario rappresenta uno dei principali punti di raccordo tra attività clinica, organizzazione della struttura e sicurezza delle cure.
La sua responsabilità non deriva automaticamente dalla qualifica ricoperta né dal semplice verificarsi di un errore medico.
Occorre invece verificare concretamente l’esistenza di un obbligo di organizzazione o vigilanza, la sua eventuale violazione e il collegamento causale con il danno subito dal paziente.
Per questo, nelle controversie relative alla responsabilità professionale sanitaria, è spesso necessario andare oltre l’analisi della singola condotta medica e verificare se l’evento sia stato favorito da carenze strutturali, organizzative o gestionali.
Lo stesso vale sul versante opposto: il medico chiamato a rispondere quale Direttore Sanitario deve poter distinguere le proprie effettive competenze dalle condotte professionali autonome degli altri sanitari.
In presenza di un sospetto caso di colpa medica o di contestazioni riguardanti l’attività di una Direzione Sanitaria, rivolgersi a un avvocato specializzato in malpractice medica consente di ricostruire correttamente il caso, individuare le responsabilità effettivamente configurabili e valutare gli strumenti di tutela più appropriati.
