Le strutture socio-sanitarie: quadro normativo

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Le strutture socio-sanitarie rappresentano uno dei principali punti di incontro tra il sistema sanitario e quello dell’assistenza sociale. RSA, strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, centri dedicati alla salute mentale, strutture riabilitative e servizi destinati alle persone non autosufficienti operano infatti in un settore nel quale le esigenze di cura si intrecciano con quelle di assistenza, protezione e sostegno della persona.

Proprio questa particolare natura rende il quadro normativo delle strutture socio-sanitarie particolarmente articolato. Alla disciplina nazionale si affiancano le normative regionali in materia di autorizzazione, accreditamento, organizzazione e requisiti delle strutture.

Il tema assume inoltre particolare importanza sotto il profilo della responsabilità medica e della responsabilità professionale sanitaria, poiché anche una struttura socio-sanitaria può essere chiamata a rispondere dei danni provocati al paziente non soltanto per un vero e proprio errore medico, ma anche per carenze organizzative o assistenziali.

Cosa sono le strutture socio-sanitarie

Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D.Lgs. n. 502/1992, che disciplina l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

L’art. 3-septies definisce le prestazioni socio-sanitarie come quelle attività destinate a soddisfare bisogni di salute che richiedono, attraverso percorsi assistenziali integrati, sia prestazioni sanitarie sia interventi di protezione sociale, garantendo continuità tra cura e riabilitazione.

La normativa distingue, in particolare:

  • le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e al contenimento degli effetti invalidanti delle patologie;
  • le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, destinate a sostenere persone in condizioni di bisogno, disabilità o emarginazione che incidono sullo stato di salute;
  • le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da una particolare intensità della componente sanitaria.

Rientrano in quest’ultima categoria numerosi interventi rivolti ad anziani non autosufficienti, persone con disabilità, pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, disturbi psichiatrici, dipendenze e patologie in fase terminale.

Non esiste, tuttavia, un’unica tipologia nazionale di “struttura socio-sanitaria”: denominazioni, caratteristiche e requisiti possono variare in funzione della legislazione e della programmazione regionale.

L’integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale

Un ulteriore riferimento fondamentale è rappresentato dalla Legge n. 328/2000, che ha istituito il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

La logica della normativa è quella di superare una rigida separazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, soprattutto quando il bisogno della persona sia complesso e richieda un’assistenza continuativa.

In questo quadro assume particolare importanza il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, relativo alle prestazioni socio-sanitarie.

Il provvedimento stabilisce che l’assistenza debba essere organizzata sulla base della natura del bisogno della persona, della complessità e dell’intensità dell’intervento e della sua durata.

Elemento centrale è la valutazione multidimensionale del paziente, dalla quale deve derivare, nei casi previsti, un progetto assistenziale personalizzato.

Ciò significa che il paziente inserito in una struttura socio-sanitaria non dovrebbe essere considerato semplicemente come destinatario di singole prestazioni, ma come persona portatrice di un bisogno complessivo che richiede un percorso assistenziale coerente e continuativo.

Strutture socio-sanitarie e Livelli Essenziali di Assistenza

Un ruolo fondamentale è svolto anche dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza – LEA.

Il sistema dei LEA comprende diverse forme di assistenza socio-sanitaria domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale, con particolare riferimento, tra gli altri, alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai soggetti con disturbi mentali o dipendenze.

La distinzione tra componente sanitaria e componente sociale è particolarmente importante anche sotto il profilo economico, perché incide sulla ripartizione dei costi tra Servizio sanitario, enti locali e, nei casi previsti dalla normativa, utente.

La concreta disciplina delle quote, delle modalità di accesso e delle caratteristiche delle strutture deve tuttavia essere verificata alla luce della normativa della singola Regione e della specifica prestazione erogata.

Autorizzazione, accreditamento e rapporto con il Servizio sanitario

Una distinzione importante è quella tra autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e rapporto contrattuale con il Servizio sanitario.

L’autorizzazione riguarda la possibilità stessa di esercitare l’attività e presuppone il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dalla normativa.

L’accreditamento rappresenta invece un livello ulteriore. Ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, viene riconosciuto dalle Regioni alle strutture che possiedono ulteriori requisiti di qualificazione e risultano coerenti con la programmazione sanitaria regionale.

Essere autorizzati, quindi, non significa automaticamente essere accreditati con il Servizio sanitario nazionale; allo stesso modo, l’accreditamento non comporta necessariamente il diritto della struttura a ricevere un determinato volume di prestazioni remunerate dal sistema pubblico, essendo normalmente necessario anche un ulteriore rapporto contrattuale.

La distinzione assume notevole rilevanza tanto per i gestori delle strutture quanto per gli utenti.

Responsabilità medica nelle strutture socio-sanitarie

Particolarmente delicato è il problema della responsabilità per i danni subiti dall’assistito.

La Legge n. 24/2017, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, disciplina espressamente anche le strutture socio-sanitarie.

L’art. 7 stabilisce che la struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell’opera di professionisti sanitari risponde delle loro condotte dolose o colpose secondo le regole della responsabilità contrattuale previste dagli artt. 1218 e 1228 del codice civile.

La responsabilità della struttura, tuttavia, non coincide necessariamente con la responsabilità del singolo medico.

Un danno può infatti dipendere da un errore medico, ma può derivare anche da una carenza organizzativa della struttura.

Si pensi, ad esempio, a:

  • errori nella somministrazione dei farmaci;
  • cadute del paziente determinate da un’inadeguata valutazione del rischio;
  • lesioni da pressione non adeguatamente prevenute o trattate;
  • ritardi nell’attivazione dell’assistenza medica o nel trasferimento in ospedale;
  • infezioni correlate all’assistenza;
  • insufficiente sorveglianza di pazienti fragili o non autosufficienti;
  • carenze nella gestione della documentazione sanitaria;
  • inadeguata organizzazione dei turni o dell’assistenza;
  • mancata attuazione del programma terapeutico o assistenziale previsto per il paziente.

In queste situazioni il problema non riguarda necessariamente la colpa medica del singolo professionista, ma può investire direttamente l’organizzazione della struttura.

Malpractice medica: non ogni complicanza costituisce un errore

È importante precisare che un evento avverso non determina automaticamente una responsabilità sanitaria.

Per configurare una malpractice medica occorre verificare, caso per caso, se vi sia stata una condotta non conforme alle regole dell’arte, alle buone pratiche clinico-assistenziali o agli obblighi organizzativi della struttura e se tale condotta abbia effettivamente provocato il danno lamentato.

L’accertamento del rapporto causale assume quindi un ruolo decisivo.

La semplice circostanza che le condizioni di un paziente siano peggiorate durante il ricovero in una RSA o in altra struttura socio-sanitaria non è, da sola, sufficiente per affermare l’esistenza di una responsabilità medica.

Analogamente, l’assenza di un macroscopico errore del medico non esclude automaticamente una responsabilità della struttura quando il danno sia riconducibile a una carenza organizzativa, assistenziale o di sorveglianza.

Errore medico: cosa fare?

Quando si sospetta che un danno sia derivato da un errore medico o da una non corretta gestione assistenziale, è opportuno evitare valutazioni affrettate.

Il primo passaggio consiste normalmente nell’acquisizione dell’intera documentazione sanitaria e assistenziale relativa al paziente: cartella clinica, diario medico e infermieristico, schede terapeutiche, prescrizioni, esami, verbali, piani assistenziali e ogni altro documento utile a ricostruire quanto accaduto.

La documentazione deve poi essere sottoposta a una valutazione medico-legale e specialistica, finalizzata a verificare:

  1. quale fosse la condizione iniziale del paziente;
  2. quali prestazioni fossero dovute;
  3. quali condotte siano state effettivamente adottate;
  4. se vi siano stati errori od omissioni;
  5. se tali condotte abbiano causato o aggravato il danno;
  6. quale sia l’entità delle conseguenze risarcibili.

Soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire se esistano i presupposti per formulare una richiesta di risarcimento.

Il ruolo dell’avvocato nel contenzioso sanitario

La responsabilità delle strutture socio-sanitarie richiede spesso competenze che attraversano diritto civile, diritto sanitario, organizzazione sanitaria e medicina legale.

L’intervento di un avvocato esperto in responsabilità medica consente innanzitutto di individuare correttamente il soggetto responsabile: struttura, medico, altro professionista sanitario o più soggetti contemporaneamente.

Una corretta consulenza legale medica deve inoltre coordinarsi con l’attività del medico-legale e degli specialisti della disciplina interessata.

L’assistenza di un avvocato in diritto sanitario può riguardare sia il paziente che ritenga di avere subito un danno, sia medici e professionisti coinvolti in una contestazione.

Per il sanitario, infatti, l’assistenza di un avvocato per medici può risultare determinante per distinguere le responsabilità personali dalle eventuali inefficienze organizzative imputabili alla struttura.

Nel campo della responsabilità professionale sanitaria è quindi essenziale evitare automatismi: individuare una complicanza non significa avere dimostrato una colpa; allo stesso modo, concentrare l’attenzione esclusivamente sull’operato del medico può far trascurare eventuali responsabilità autonome della struttura.

Conclusioni

Le strutture socio-sanitarie operano all’interno di un sistema normativo complesso nel quale assistenza sanitaria e sociale devono integrarsi attorno ai bisogni della persona.

D.Lgs. n. 502/1992, Legge n. 328/2000, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, disciplina dei LEA, normativa regionale e Legge Gelli-Bianco costituiscono alcuni dei principali riferimenti attraverso i quali devono essere valutate l’organizzazione delle strutture e le responsabilità nei confronti degli assistiti.

Quando si sospetta un caso di malpractice medica, l’analisi deve quindi riguardare non soltanto l’eventuale errore del singolo sanitario, ma l’intero percorso assistenziale e l’organizzazione della struttura.

Per questo motivo, prima di intraprendere un’azione risarcitoria è consigliabile effettuare una valutazione congiunta medico-legale e giuridica, attraverso un professionista che operi specificamente nel settore.

Un avvocato per malpractice medica può verificare la documentazione sanitaria, individuare eventuali profili di colpa medica o responsabilità organizzativa e stabilire se sussistano i presupposti per richiedere il risarcimento del danno.

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