Quando si parla di sanità pubblica e sanità privata, la differenza più evidente riguarda la natura della struttura che eroga la prestazione e le modalità di accesso alle cure. Dal punto di vista della responsabilità medica, tuttavia, la distinzione è meno marcata di quanto comunemente si pensi.
La Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, ha infatti delineato un sistema della responsabilità professionale sanitaria che trova applicazione tanto nei confronti delle strutture pubbliche quanto di quelle private. L’art. 7 della legge disciplina espressamente la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, «pubblica o privata».
Per il paziente che ritenga di essere stato vittima di un errore medico, quindi, la domanda fondamentale non è soltanto se le cure siano state ricevute in un ospedale pubblico o in una clinica privata, ma chi abbia commesso l’errore, quale rapporto giuridico esista tra le parti e contro quali soggetti debba essere proposta l’eventuale richiesta di risarcimento.
Sanità pubblica e privata: quali sono le principali differenze?
La sanità pubblica è inserita nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e viene erogata attraverso strutture pubbliche quali aziende sanitarie, aziende ospedaliere, policlinici e altri enti appartenenti al sistema sanitario.
La sanità privata, invece, comprende strutture appartenenti a soggetti privati. Queste possono operare in regime completamente privatistico oppure essere accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, erogando quindi determinate prestazioni per conto del sistema pubblico.
Questa differenza organizzativa e finanziaria è importante, ma non significa che il paziente curato in una struttura privata disponga di minori tutele in caso di malpractice medica.
La disciplina introdotta dalla Legge n. 24/2017 considera infatti espressamente sia le strutture sanitarie pubbliche sia quelle private nell’ambito del sistema della responsabilità sanitaria.
Responsabilità medica nella struttura pubblica
Quando un paziente viene curato in un ospedale pubblico e subisce un danno che ritiene conseguenza di un errore medico, possono assumere rilievo diverse condotte.
Il danno potrebbe, ad esempio, dipendere da:
- un errore diagnostico;
- un ritardo nella diagnosi;
- un errore chirurgico;
- una terapia farmacologica inappropriata;
- un’omessa esecuzione di esami necessari;
- un’inadeguata assistenza postoperatoria;
- un’infezione correlata all’assistenza;
- carenze organizzative della struttura;
- insufficiente monitoraggio del paziente;
- violazione degli obblighi relativi al consenso informato.
Non ogni risultato negativo delle cure costituisce però automaticamente colpa medica.
Per ottenere il risarcimento occorre verificare, attraverso l’esame della documentazione sanitaria e normalmente mediante una valutazione medico-legale specialistica, se vi sia stata una condotta sanitaria censurabile e se esista un nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato.
Responsabilità medica nella struttura privata
Gli stessi principi fondamentali operano quando la prestazione sanitaria viene eseguita presso una clinica, una casa di cura o un’altra struttura privata.
Uno degli errori più frequenti è ritenere che, essendo stato scelto personalmente il medico oppure essendo stata pagata direttamente la prestazione, la clinica possa essere automaticamente esclusa dalla responsabilità.
Non è così.
L’art. 7 della Legge Gelli-Bianco stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria risponde delle loro condotte dolose o colpose secondo gli articoli 1218 e 1228 del codice civile. La disciplina opera anche quando il professionista sanitario sia stato scelto dal paziente e, nei casi previsti dalla legge, anche quando non sia dipendente della struttura.
Questo aspetto può avere notevole importanza pratica quando si deve individuare contro chi proporre una richiesta di risarcimento per errore medico.
Struttura sanitaria e medico: due responsabilità differenti
La Legge Gelli-Bianco ha costruito un sistema nel quale occorre distinguere la posizione della struttura sanitaria da quella del singolo professionista.
Responsabilità della struttura sanitaria
La responsabilità della struttura pubblica o privata ha, in linea generale, natura contrattuale, secondo gli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
La struttura può essere chiamata a rispondere non soltanto dell’operato dei professionisti sanitari di cui si avvale, ma anche di proprie carenze organizzative.
In una causa di responsabilità medica, quindi, l’indagine non deve necessariamente concentrarsi esclusivamente sulla condotta del singolo medico.
Possono assumere rilievo, ad esempio:
- l’organizzazione del reparto;
- la disponibilità delle apparecchiature;
- i protocolli interni;
- i tempi di intervento;
- il numero e l’organizzazione del personale;
- il coordinamento tra i diversi specialisti;
- il sistema di monitoraggio del paziente;
- la prevenzione e gestione del rischio clinico.
La malpractice medica può quindi essere conseguenza sia dell’errore individuale del sanitario sia di un deficit organizzativo della struttura.
Responsabilità del medico
Diversa è, in linea generale, la posizione del professionista sanitario.
L’art. 7, comma 3, della Legge n. 24/2017 stabilisce che il sanitario che svolge la propria attività all’interno della struttura risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente.
Ne consegue che, prima di intraprendere una causa per responsabilità professionale sanitaria, è necessario stabilire con precisione:
- quale soggetto abbia materialmente eseguito la prestazione;
- presso quale struttura sia stata effettuata;
- se esista un rapporto contrattuale diretto con il professionista;
- quale errore venga contestato;
- quale danno ne sia concretamente derivato;
- quali siano i soggetti giuridicamente responsabili.
È proprio questa analisi preliminare che rende spesso opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità medica prima di formulare una richiesta risarcitoria.
Clinica privata accreditata: è pubblica o privata?
Un’ulteriore situazione che può generare confusione riguarda le strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
La struttura resta un soggetto privato, anche se determinate prestazioni vengono erogate attraverso il sistema sanitario pubblico.
Ai fini della responsabilità nei confronti del paziente, tuttavia, la Legge Gelli-Bianco ricomprende espressamente tanto le strutture pubbliche quanto quelle private nel sistema delineato dall’art. 7.
Pertanto, l’accreditamento con il SSN non elimina la responsabilità della struttura nei confronti del paziente eventualmente danneggiato.
Errore medico: cosa fare?
Chi ritiene di essere stato vittima di un errore medico dovrebbe evitare di formulare immediatamente conclusioni sulla responsabilità sulla base del solo peggioramento delle proprie condizioni di salute.
La domanda “errore medico: cosa fare?” richiede un percorso metodico.
Il primo passaggio è normalmente acquisire integralmente la documentazione sanitaria relativa alle cure ricevute:
- cartella clinica;
- verbali di pronto soccorso;
- referti diagnostici;
- esami strumentali;
- verbali operatori;
- schede anestesiologiche;
- consenso informato;
- lettere di dimissione;
- prescrizioni;
- documentazione delle successive cure.
La documentazione deve quindi essere sottoposta a una valutazione congiunta medico-legale e giuridica.
È infatti insufficiente dimostrare che sia stato commesso un errore: occorre accertare se da quell’errore sia effettivamente derivato il danno del quale viene richiesto il risarcimento.
L’importanza del nesso causale
Uno degli aspetti più delicati di ogni causa per responsabilità medica è proprio l’accertamento del rapporto di causalità.
Un trattamento può essere stato tecnicamente non corretto senza avere provocato concretamente il danno lamentato dal paziente.
Allo stesso modo, una patologia può avere avuto un’evoluzione negativa indipendentemente dall’operato dei sanitari.
Per questo una seria consulenza legale medica deve evitare valutazioni fondate esclusivamente sul risultato negativo della cura.
Prima di iniziare un contenzioso è necessario ricostruire:
condotta sanitaria → errore o omissione → conseguenze cliniche → danno risarcibile.
Se manca uno di questi passaggi, la richiesta risarcitoria può risultare debole.
La procedura prima della causa
La materia della responsabilità sanitaria presenta inoltre una particolare disciplina processuale.
L’art. 8 della Legge n. 24/2017 prevede, per chi intenda esercitare un’azione davanti al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, il preventivo ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., quale condizione di procedibilità, ferma restando l’alternativa della mediazione nei casi previsti dalla stessa disposizione.
La strategia processuale deve pertanto essere costruita prima dell’avvio della causa, individuando correttamente le parti da coinvolgere e le contestazioni tecnico-sanitarie da formulare.
Assicurazione e responsabilità sanitaria
Un altro elemento importante riguarda la copertura assicurativa.
La Legge n. 24/2017 disciplina gli obblighi assicurativi delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie.
Il quadro è stato ulteriormente completato dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, entrato in vigore nel 2024, che ha stabilito i requisiti minimi delle polizze assicurative e delle altre analoghe misure previste dalla Legge Gelli-Bianco per strutture pubbliche e private e professionisti sanitari.
Anche la componente assicurativa deve quindi essere esaminata attentamente nella gestione di un caso di malpractice medica.
Il paziente è più tutelato nel pubblico o nel privato?
Dal punto di vista della responsabilità sanitaria, non è corretto sostenere in termini generali che il paziente sia maggiormente tutelato in una struttura pubblica rispetto a una privata, o viceversa.
La Legge Gelli-Bianco disciplina infatti espressamente la responsabilità delle strutture pubbliche e private.
Le differenze possono emergere soprattutto sotto altri aspetti:
- organizzazione della struttura;
- modalità di erogazione della prestazione;
- rapporto contrattuale con il professionista;
- copertura assicurativa;
- soggetti coinvolti;
- ricostruzione della responsabilità nel caso concreto.
Ciò che realmente determina la possibilità di ottenere un risarcimento non è, quindi, la natura pubblica o privata dell’ospedale, ma la possibilità di dimostrare responsabilità, causalità e danno.
La responsabilità sanitaria vista dal professionista
La materia non riguarda soltanto i pazienti.
Anche medici, infermieri e altri professionisti sanitari possono avere necessità dell’assistenza di un avvocato per medici, soprattutto quando ricevono una richiesta di risarcimento o vengono coinvolti in un procedimento relativo a un presunto errore sanitario.
Il professionista non dovrebbe dare per scontato che ogni richiesta proveniente da un paziente sia fondata.
Occorre verificare:
- il ruolo concretamente svolto dal sanitario;
- le competenze dei diversi professionisti coinvolti;
- la documentazione clinica;
- il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche;
- l’effettiva esistenza dell’errore contestato;
- il rapporto causale tra condotta e danno;
- la posizione della struttura;
- l’eventuale copertura assicurativa.
Una difesa efficace nella responsabilità professionale sanitaria deve essere impostata sin dalle prime contestazioni, evitando che una ricostruzione tecnicamente inesatta dei fatti diventi il presupposto dell’intero contenzioso.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto in diritto sanitario
La complessità della materia rende opportuno rivolgersi a un avvocato diritto sanitario quando vi sia il sospetto di un danno derivante da cure mediche oppure quando un professionista sanitario o una struttura abbiano ricevuto una contestazione.
L’attività di un avvocato responsabilità medica non dovrebbe limitarsi alla predisposizione della richiesta di risarcimento.
Una corretta assistenza comprende innanzitutto:
- analisi della documentazione clinica;
- ricostruzione cronologica delle cure;
- individuazione delle possibili condotte censurabili;
- confronto con specialisti e medici legali;
- accertamento del nesso causale;
- individuazione dei soggetti responsabili;
- quantificazione preliminare del danno;
- verifica delle coperture assicurative;
- scelta della procedura più adeguata;
- gestione dell’eventuale contenzioso.
Lo stesso metodo deve essere utilizzato dall’avvocato malpractice medica che assiste il professionista sanitario: una contestazione non equivale infatti alla prova di un errore e un errore, a sua volta, non equivale automaticamente all’esistenza di un danno risarcibile.
Conclusioni
La distinzione tra sanità pubblica e sanità privata rimane fondamentale sotto il profilo organizzativo e del rapporto tra cittadino e sistema sanitario, ma assume un significato diverso quando si entra nel campo della responsabilità civile.
La Legge Gelli-Bianco ha previsto un quadro normativo che coinvolge espressamente strutture sanitarie pubbliche e private, distinguendo soprattutto la responsabilità della struttura da quella del singolo esercente la professione sanitaria.
Chi sospetta di essere stato vittima di errore medico, colpa medica o malpractice medica non dovrebbe quindi limitarsi a domandarsi se l’ospedale sia pubblico o privato.
Le questioni decisive sono altre: è stata realmente violata una regola della professione sanitaria? Il danno è conseguenza di quella violazione? Chi ne deve rispondere?
Sono queste le domande alle quali deve rispondere una corretta consulenza legale medica, attraverso l’esame coordinato degli aspetti clinici, medico-legali e giuridici del caso concreto.
Assistenza legale in materia di responsabilità sanitaria
Lo Studio assiste pazienti, professionisti sanitari e strutture sanitarie nelle controversie relative alla responsabilità professionale sanitaria, dalla valutazione preliminare della documentazione clinica sino alla gestione della fase stragiudiziale e dell’eventuale contenzioso.
In presenza di un possibile errore medico, oppure dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento relativa all’attività professionale sanitaria, una valutazione tempestiva della documentazione consente di verificare la reale fondatezza della contestazione e individuare la strategia più appropriata.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la consulenza legale relativa al singolo caso concreto.
