Il tumore del Papa e le liste d’attesa: una diagnosi tempestiva deve essere un diritto per tutti

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La notizia dell’intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV riporta al centro dell’attenzione un tema che riguarda ogni famiglia: poter accedere agli accertamenti quando servono. Secondo il bollettino riportato da Vatican News, il 13 ottobre 2026 il Pontefice è stato operato al Policlinico Gemelli, con asportazione del lobo inferiore del polmone destro; l’esame istologico intraoperatorio ha confermato un adenocarcinoma polmonare. Il Papa aveva annunciato che il nodulo era stato individuato durante alcuni controlli. Sono queste le informazioni pubbliche da cui partire, senza formulare ipotesi sulla prognosi o su dettagli clinici non comunicati.

Questa vicenda solleva una domanda: che cosa accade a un cittadino che, davanti alla necessità di approfondire un sospetto diagnostico, riceve un appuntamento a distanza di mesi?

Il problema riguarda soprattutto chi non può sostenere il costo di una prestazione privata. Per queste persone, una lista d’attesa può trasformarsi in una scelta obbligata: aspettare, indebitarsi oppure rinunciare.

La risposta deve partire dall’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, e dal principio di uguaglianza dell’articolo 3. L’accesso alle cure deve dipendere dal bisogno clinico. La tempestività degli accertamenti è parte sostanziale di questa tutela.

Il primo strumento di tutela è la prescrizione medica. Per le prestazioni ambulatoriali di primo accesso, le classi di priorità individuano questi tempi massimi di riferimento:

ClassePrioritàTempo massimo
UUrgente72 ore
BBreve10 giorni
DDifferibile30 giorni per le visite; 60 giorni per gli accertamenti diagnostici
PProgrammabile120 giorni

La classe viene attribuita dal medico sulla base del quadro clinico. Non è una scelta amministrativa del CUP né una sigla che il paziente può decidere autonomamente. Le modalità di prenotazione e di attivazione della garanzia vanno verificate presso il servizio sanitario regionale competente.

Occorre inoltre distinguere il primo accesso dai controlli e dai percorsi di cura già avviati. Per le patologie oncologiche e cronico-degenerative, l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 73/2024 prevede l’accesso alle prestazioni dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali attraverso agende dedicate. Il paziente già preso in carico deve quindi chiedere allo specialista come vengano programmati gli accertamenti successivi.

Il quadro organizzativo è stato aggiornato dal Piano nazionale di governo delle liste d’attesa 2026–2028, adottato con decreto ministeriale del 26 giugno 2026. Per il singolo cittadino resta essenziale conoscere anche le procedure regionali e aziendali applicabili.

Quando il CUP propone una data incompatibile con la priorità, non bisogna limitarsi a una protesta telefonica. È opportuno procedere in modo documentabile:

  1. Controllare la ricetta, verificando prestazione, quesito diagnostico, classe di priorità e indicazione di primo accesso o controllo. Se le condizioni cambiano, chiedere al medico una rivalutazione.
  2. Prenotare tempestivamente, rispettando gli eventuali termini regionali per utilizzare la prescrizione. Chiedere la ricerca delle disponibilità nell’intero ambito territoriale di garanzia.
  3. Conservare le prove: promemoria della prenotazione, data proposta, schermate del portale, comunicazioni e numero della pratica. In assenza di disponibilità, chiedere la registrazione della richiesta e dell’esito negativo.
  4. Domandare espressamente l’attivazione del percorso di tutela, attraverso il canale indicato dall’ASL. Se necessario, inviare un’istanza alla Direzione generale e all’ufficio competente, anche tramite PEC o protocollo, allegando prescrizione e documentazione della mancata prenotazione nei termini.

L’istanza deve chiedere una soluzione concreta: l’erogazione della prestazione entro il termine appropriato, con indicazione della struttura e della data, e un riscontro scritto. Le aziende sanitarie pubblicano anche moduli specifici per questa richiesta.

La legge prevede alternative all’attesa oltre i termini. L’articolo 3, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge n. 73/2024, convertito nella legge n. 107/2024, contempla, nei limiti finanziari previsti, il ricorso all’attività intramuraria, a prestazioni aggiuntive e al privato accreditato, senza oneri ulteriori per l’assistito rispetto all’eventuale ticket. Lo stesso articolo vieta la sospensione o chiusura delle attività di prenotazione: un generico invito a richiamare perché le agende sono chiuse va quindi segnalato e documentato.

Un ulteriore riferimento è l’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 124/1998, che prevede la richiesta di erogazione in intramoenia oltre il termine massimo, con la differenza di costo a carico delle aziende sanitarie e tutela dell’assistito esente. La disposizione va letta insieme alla disciplina regionale, alla quale lo stesso articolo rinvia.

Da queste norme non deriva un rimborso automatico per qualsiasi esame prenotato privatamente. Prima di sostenere una spesa, è prudente attivare formalmente il percorso di tutela e chiedere all’azienda sanitaria di organizzare o autorizzare l’alternativa. Un’eventuale richiesta di rimborso per spese già affrontate richiede una valutazione specifica dell’urgenza, delle richieste presentate e delle risposte ricevute.

Anche il rifiuto di una soluzione tempestiva offerta nell’ambito territoriale di garanzia può incidere sulla tutela: preferire un determinato medico o una particolare struttura non equivale, da solo, all’impossibilità del servizio sanitario di garantire la prestazione.

Se l’azienda rimane inattiva, l’assistenza legale può servire a formalizzare una diffida e individuare il rimedio appropriato. In presenza di un rischio concreto e imminente di danno irreparabile alla salute, documentato sul piano medico, può essere valutato un ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile. Il solo superamento del termine non basta automaticamente: occorre dimostrare i presupposti della tutela cautelare.

La vicenda del Pontefice offre dunque l’occasione per riportare l’attenzione su un principio essenziale: ogni persona deve poter ricevere gli accertamenti appropriati in tempi coerenti con il proprio bisogno di salute.

Documentare il ritardo e attivare subito il percorso di tutela sono i primi passi per far valere questo diritto. L’obiettivo dell’intervento legale è anzitutto ottenere la prestazione quando è ancora utile, evitando che il paziente resti solo davanti a una data incompatibile con le proprie necessità cliniche.

L’Avvocato Nicola Di Ninno si occupa di diritto sanitario e tutela del paziente. La valutazione della prescrizione, delle prenotazioni e delle comunicazioni con l’azienda sanitaria consente di individuare gli strumenti utilizzabili nel caso concreto.

Aggiornato al 15 ottobre 2026.

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