Il Direttore Generale nelle aziende sanitarie

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Il Direttore Generale di un’azienda sanitaria occupa una posizione centrale nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Non si tratta soltanto del vertice amministrativo dell’ente: al Direttore Generale fanno capo la gestione complessiva dell’azienda, le principali scelte organizzative e l’attuazione degli obiettivi di assistenza sanitaria fissati dalla programmazione nazionale e regionale.

Il ruolo assume particolare rilevanza anche nell’ambito della responsabilità medica e della responsabilità professionale sanitaria, perché la corretta organizzazione della struttura costituisce uno degli elementi essenziali per garantire sicurezza delle cure, appropriatezza delle prestazioni e prevenzione degli eventi avversi.

Il ruolo del Direttore Generale dell’azienda sanitaria

La disciplina fondamentale è contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha profondamente modificato l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale introducendo un modello di gestione delle aziende sanitarie caratterizzato da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice dell’azienda sanitaria ed è responsabile della gestione complessiva dell’ente. Tra le sue principali attribuzioni rientrano l’adozione dell’atto aziendale e la nomina dei responsabili delle strutture operative. Nell’esercizio delle proprie funzioni è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.

Il Direttore Generale, pertanto, non svolge normalmente attività clinica sul singolo paziente, ma assume decisioni che incidono direttamente sull’organizzazione attraverso la quale le prestazioni sanitarie vengono erogate.

Come viene nominato il Direttore Generale

La disciplina delle nomine è oggi integrata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, che ha istituito presso il Ministero della Salute l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L’accesso agli incarichi è quindi subordinato alla verifica di specifici requisiti professionali e di esperienza manageriale. Il Ministero della Salute ha effettuato anche nel 2025 l’aggiornamento biennale dell’elenco nazionale degli idonei.

Il rapporto del Direttore Generale ha carattere esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, nel rispetto della normativa nazionale e della programmazione regionale.

Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

È importante distinguere le competenze delle diverse figure che compongono la direzione aziendale.

Il Direttore Generale mantiene la responsabilità complessiva della gestione dell’azienda.

Il Direttore Sanitario concorre alla direzione sotto il profilo sanitario, organizzativo e igienico-sanitario e svolge un ruolo particolarmente rilevante nella qualità e appropriatezza delle prestazioni.

Il Direttore Amministrativo, invece, affianca il Direttore Generale negli aspetti amministrativi, economici e gestionali.

Questa distinzione assume particolare importanza quando, a seguito di un evento avverso, occorre verificare se ci si trovi dinanzi a una semplice colpa medica del singolo professionista oppure a un problema più ampio derivante dall’organizzazione della struttura.

Direttore Generale e sicurezza delle cure

La Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, ha attribuito alla sicurezza delle cure un’importanza fondamentale.

L’art. 1 stabilisce infatti che la sicurezza delle cure costituisce parte integrante del diritto alla salute e che essa deve essere perseguita anche attraverso attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario e mediante un utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Questo principio collega inevitabilmente la malpractice medica non soltanto alla condotta del medico, ma anche all’organizzazione all’interno della quale il professionista opera.

Un danno al paziente può infatti dipendere, ad esempio, da:

  • insufficienza o inadeguata organizzazione del personale sanitario;
  • protocolli interni carenti o non correttamente applicati;
  • difetti nella gestione delle emergenze;
  • apparecchiature inadeguate o non correttamente manutenute;
  • inefficiente organizzazione dei turni;
  • carenze nella prevenzione delle infezioni ospedaliere;
  • difetti di comunicazione tra reparti;
  • ritardi organizzativi nell’esecuzione di esami o interventi;
  • insufficiente gestione del rischio clinico.

In queste situazioni l’analisi della responsabilità professionale sanitaria non può limitarsi alla condotta materiale del medico che ha avuto in cura il paziente.

Il Direttore Generale risponde dell’errore medico?

Non automaticamente.

Attribuire al Direttore Generale la responsabilità di qualsiasi errore medico commesso all’interno dell’azienda sanitaria sarebbe giuridicamente scorretto.

Occorre distinguere tra la responsabilità della struttura, quella del singolo professionista sanitario e l’eventuale responsabilità personale dei soggetti che rivestono funzioni organizzative o direttive.

L’art. 7 della Legge n. 24/2017 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvale. Il sanitario che opera all’interno della struttura, salvo il caso di una propria obbligazione contrattuale con il paziente, risponde invece secondo il regime indicato dall’art. 2043 c.c.

Ciò non significa che il Direttore Generale diventi personalmente responsabile per il solo fatto di essere al vertice dell’azienda.

Per configurare una sua responsabilità personale occorre individuare una condotta o omissione concretamente riconducibile alle sue attribuzioni, accertare la violazione di uno specifico obbligo e dimostrare l’esistenza di un rapporto causale tra tale condotta e il danno verificatosi.

Quando una carenza organizzativa può diventare rilevante

Uno dei profili più delicati della moderna responsabilità medica è proprio quello della cosiddetta responsabilità organizzativa.

Si pensi al caso in cui un paziente subisca conseguenze gravi non perché il medico abbia tecnicamente sbagliato l’intervento, ma perché la struttura non disponeva delle risorse necessarie, non aveva predisposto un adeguato sistema di controllo oppure aveva organizzato in maniera insufficiente il servizio.

In un procedimento per malpractice medica diventa allora necessario ricostruire non soltanto la cartella clinica, ma anche il funzionamento della struttura.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso concreto, ordini di servizio, turnazioni, protocolli aziendali, procedure interne, dotazione di personale, documentazione relativa alle apparecchiature, sistemi di gestione del rischio clinico e atti organizzativi aziendali.

È proprio sotto questo profilo che la posizione della direzione dell’azienda sanitaria può assumere rilevanza.

Errore medico: cosa fare?

Quando si sospetta un caso di errore medico, la prima attività da compiere non dovrebbe essere quella di individuare immediatamente un colpevole, ma quella di ricostruire tecnicamente ciò che è accaduto.

È opportuno acquisire l’intera documentazione sanitaria, comprese cartelle cliniche, referti, immagini diagnostiche, verbali operatori e documentazione relativa ai ricoveri, e sottoporla a una valutazione medico-legale e specialistica.

Soltanto successivamente è possibile verificare:

  1. se sia effettivamente configurabile una condotta sanitaria censurabile;
  2. se vi sia stato un danno;
  3. se esista un nesso causale tra condotta e danno;
  4. se la responsabilità sia riferibile al singolo sanitario, alla struttura o anche a carenze organizzative;
  5. quale sia l’effettiva entità del danno risarcibile.

Per questo motivo, alla domanda spesso formulata online “errore medico cosa fare?”, la risposta corretta è evitare iniziative improvvisate e procedere prima di tutto a una valutazione medico-legale e giuridica della documentazione.

L’assistenza dell’avvocato nella responsabilità sanitaria

Il contenzioso sanitario richiede competenze specifiche perché coinvolge contemporaneamente diritto, medicina legale, organizzazione sanitaria e disciplina assicurativa.

Un avvocato responsabilità medica deve essere in grado di distinguere la semplice complicanza clinica dall’errore tecnicamente rilevante e, soprattutto, di individuare correttamente i soggetti nei cui confronti indirizzare la richiesta risarcitoria.

L’attività di un avvocato diritto sanitario non riguarda soltanto la tutela del paziente. Anche il medico o il professionista sanitario chiamato a rispondere di un presunto errore necessita di una difesa specialistica.

L’avvocato per medici deve infatti valutare cartella clinica, linee guida, buone pratiche clinico-assistenziali, nesso causale, copertura assicurativa e rapporti con la struttura sanitaria.

Una corretta consulenza legale medica deve pertanto essere costruita attraverso una stretta collaborazione tra avvocato, medico legale e specialisti della disciplina interessata.

Responsabilità del medico e responsabilità della struttura: perché la distinzione è decisiva

In presenza di un evento dannoso, parlare genericamente di colpa medica può essere riduttivo.

Lo stesso risultato negativo può dipendere da differenti fattori: errore tecnico del professionista, ritardo diagnostico, insufficienza organizzativa, mancata disponibilità di personale o strumenti, problemi nella comunicazione tra reparti oppure una combinazione di più cause.

La corretta individuazione della responsabilità permette di stabilire se la domanda debba essere proposta nei confronti del professionista, della struttura sanitaria o di più soggetti.

Per il paziente ciò significa aumentare la possibilità di ottenere un corretto accertamento dell’accaduto; per il sanitario significa evitare che una carenza organizzativa della struttura venga impropriamente trasformata in una responsabilità personale.

Conclusioni

La figura del Direttore Generale dimostra come la moderna responsabilità professionale sanitaria non possa più essere analizzata esclusivamente attraverso il rapporto tra medico e paziente.

La sicurezza delle cure dipende anche dalla qualità dell’organizzazione sanitaria, dalla disponibilità delle risorse, dalla gestione del rischio clinico e dalla capacità della struttura di predisporre procedure adeguate alla tutela del paziente.

In presenza di un possibile caso di malpractice medica, è quindi necessario analizzare sia la condotta dei professionisti sia l’organizzazione della struttura nella quale l’assistenza è stata prestata.

L’intervento di un avvocato malpractice medica, affiancato da professionisti medico-legali e specialisti, consente di ricostruire le responsabilità effettive, evitando sia richieste risarcitorie prive di fondamento sia l’attribuzione al singolo medico di responsabilità che, in realtà, dipendono da deficit organizzativi dell’azienda sanitaria.

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