Quando un trattamento sanitario produce un risultato negativo o determina un aggravamento delle condizioni del paziente, una delle prime questioni da affrontare riguarda l’individuazione del soggetto responsabile e del regime giuridico applicabile.
La responsabilità medica, infatti, non segue sempre le stesse regole.
La Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto una distinzione fondamentale tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella personale del medico che opera al suo interno.
In particolare, quando il medico non ha assunto direttamente un’obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la sua responsabilità civile è, di regola, extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile. La struttura sanitaria, invece, risponde generalmente secondo le regole della responsabilità contrattuale previste dagli artt. 1218 e 1228 c.c.
Questa distinzione è particolarmente importante nei casi di errore medico, perché incide sull’onere della prova e sui termini entro i quali può essere richiesta tutela.
Cosa significa responsabilità extracontrattuale del medico
L’art. 7, comma 3, della Legge n. 24/2017 stabilisce che l’esercente la professione sanitaria che opera nell’ambito di una struttura sanitaria o sociosanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
In termini pratici, il paziente che ritenga di aver subito un danno per malpractice medica può trovarsi di fronte a due distinte posizioni:
- la struttura sanitaria può rispondere a titolo contrattuale;
- il singolo medico può rispondere personalmente a titolo extracontrattuale.
La circostanza che il medico sia stato scelto dal paziente non è, da sola, sufficiente a trasformare automaticamente la sua responsabilità in contrattuale. Occorre verificare concretamente se tra medico e paziente sia sorta una specifica obbligazione contrattuale.
Qual è la differenza tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura sanitaria?
La distinzione non è soltanto teorica.
La struttura sanitaria pubblica o privata che si avvale dell’attività dei professionisti sanitari risponde, secondo l’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei sanitari dei quali si avvale, anche quando questi ultimi non siano suoi dipendenti.
Il medico, invece, risponde personalmente ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.
Si può quindi verificare che lo stesso errore medico determini contemporaneamente una responsabilità della struttura e una responsabilità personale del sanitario, ma fondate su titoli giuridici differenti.
Individuare correttamente contro chi agire è uno degli aspetti più delicati di una pratica di responsabilità professionale sanitaria.
Cosa deve provare il paziente contro il medico?
Nell’azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c. l’onere probatorio gravante sul paziente è particolarmente rilevante.
In linea generale, chi agisce contro il medico deve dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità e, quindi:
- la condotta sanitaria contestata;
- il danno subito;
- il nesso causale tra la condotta del medico e il danno;
- la colpa o il dolo del sanitario.
Non basta, quindi, che il trattamento abbia avuto un esito negativo.
In medicina possono verificarsi complicanze o risultati sfavorevoli anche in assenza di colpa medica. Per ottenere il risarcimento occorre ricostruire tecnicamente il percorso diagnostico e terapeutico e verificare se la condotta concretamente adottata fosse conforme alle conoscenze scientifiche, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle regole della professione.
Anche il rispetto delle linee guida non determina automaticamente l’esclusione della responsabilità: la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che esse costituiscono criteri di valutazione della condotta sanitaria, ma il giudice deve comunque considerare le specifiche circostanze del caso concreto.
Quando può configurarsi un errore medico?
La malpractice medica può derivare da situazioni molto diverse.
Può trattarsi, ad esempio, di un errore diagnostico, del ritardo nell’individuazione di una patologia, di una terapia non appropriata, di un errore durante un intervento chirurgico, dell’omesso monitoraggio post-operatorio oppure della mancata esecuzione di accertamenti che, secondo le circostanze del caso, sarebbero stati necessari.
La responsabilità può inoltre derivare da carenze organizzative della struttura sanitaria oppure dal comportamento di più sanitari coinvolti nella cura.
Per questo motivo una pratica di responsabilità medica non dovrebbe essere valutata sulla sola base dell’esito clinico.
Occorre ricostruire l’intera sequenza degli eventi attraverso cartelle cliniche, referti, esami diagnostici, verbali operatori, terapie somministrate e documentazione relativa alle condizioni del paziente prima e dopo il trattamento.
Errore medico: cosa fare?
Quando si sospetta di essere stati vittima di un errore sanitario, agire immediatamente in giudizio senza una preventiva verifica tecnica è spesso una scelta debole.
La prima fase dovrebbe essere dedicata alla raccolta e all’analisi della documentazione.
In particolare, è opportuno:
- richiedere la cartella clinica completa alla struttura sanitaria;
- acquisire referti, immagini diagnostiche e relativi supporti;
- conservare prescrizioni, certificazioni e documentazione relativa alle cure successive;
- ricostruire cronologicamente gli eventi;
- sottoporre la documentazione a un medico legale e, quando necessario, a uno specialista della disciplina interessata;
- verificare l’esistenza del nesso causale tra la condotta sanitaria contestata e il danno.
Soltanto dopo questa valutazione è possibile stabilire se esistano concretamente i presupposti per avanzare una richiesta di risarcimento.
Una consulenza legale medica efficace dovrebbe quindi essere affiancata, sin dalla fase iniziale, da una valutazione medico-legale.
Quanto tempo c’è per agire contro il medico?
La qualificazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale incide anche sulla prescrizione.
In via generale, l’azione fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. è soggetta al termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c., normalmente pari a cinque anni, mentre per la responsabilità contrattuale trova generalmente applicazione il termine ordinario di dieci anni.
La determinazione del momento dal quale decorre la prescrizione richiede però attenzione.
Nei danni alla persona, infatti, non è sempre sufficiente individuare semplicemente la data dell’intervento o del ricovero: occorre valutare quando il danno sia diventato concretamente percepibile e riconducibile, secondo criteri giuridicamente rilevanti, alla condotta sanitaria.
Attendere può quindi compromettere definitivamente la possibilità di ottenere il risarcimento.
Prima della causa è necessaria una procedura preventiva
Le controversie relative alla responsabilità sanitaria sono sottoposte a una disciplina processuale specifica.
L’art. 8 della Legge n. 24/2017 prevede, prima dell’azione giudiziaria civile, il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda. La legge consente, in alternativa, di utilizzare il procedimento di mediazione.
L’accertamento tecnico preventivo assume particolare importanza proprio perché consente di sottoporre il caso a una valutazione medico-legale nell’ambito del procedimento giudiziario e può favorire una soluzione della controversia prima dell’introduzione della successiva causa di merito.
La strategia deve comunque essere individuata caso per caso: non tutte le vicende di presunta malpractice medica presentano la stessa complessità né richiedono necessariamente le medesime iniziative.
Il medico risponde sempre se il paziente subisce un danno?
No.
Il verificarsi di un danno dopo una prestazione sanitaria non dimostra automaticamente l’esistenza di un errore.
Perché possa configurarsi una responsabilità professionale sanitaria è necessario verificare se il danno sia causalmente riconducibile a una condotta colposa o dolosa del professionista oppure, nei casi pertinenti, a un inadempimento della struttura sanitaria.
La valutazione deve tenere conto della patologia originaria del paziente, dei rischi inevitabili del trattamento, delle eventuali complicanze, delle condizioni cliniche preesistenti e delle alternative terapeutiche concretamente praticabili.
È proprio la ricostruzione del nesso causale uno degli aspetti più complessi delle controversie per responsabilità medica.
Responsabilità extracontrattuale e medico libero professionista
Non bisogna commettere l’errore di ritenere che qualsiasi medico risponda necessariamente ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La stessa Legge Gelli-Bianco introduce infatti un’importante eccezione: il regime extracontrattuale non opera quando il sanitario abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale direttamente assunta nei confronti del paziente.
Può accadere, ad esempio, nell’attività libero-professionale, ma la qualificazione del rapporto deve essere effettuata sulla base delle modalità concrete con cui la prestazione è stata richiesta ed eseguita.
Prima di promuovere una causa è quindi necessario individuare correttamente:
chi ha assunto l’obbligazione sanitaria, nei confronti di chi deve essere formulata la domanda e quale titolo di responsabilità deve essere invocato.
Un errore nella qualificazione iniziale può incidere sull’onere della prova, sulla prescrizione e sull’intera strategia processuale.
Avvocato per responsabilità medica: perché è importante la valutazione preliminare
Una controversia sanitaria richiede competenze che vanno oltre la semplice richiesta di risarcimento.
L’avvocato esperto in responsabilità medica e diritto sanitario deve coordinare l’analisi giuridica con quella medico-legale, individuando preliminarmente i profili di responsabilità del medico, della struttura sanitaria e degli eventuali ulteriori soggetti coinvolti.
Una corretta attività preliminare consente anche di evitare azioni giudiziarie prive di adeguato supporto scientifico.
Lo stesso vale dal punto di vista opposto.
Il medico al quale venga contestato un errore dovrebbe evitare risposte improvvisate e verificare immediatamente la documentazione sanitaria, la copertura assicurativa, la ricostruzione tecnica dell’evento e il titolo di responsabilità invocato dal paziente.
L’assistenza di un avvocato per medici può essere rilevante già dalla prima richiesta risarcitoria, senza attendere l’eventuale instaurazione del giudizio.
Hai subito un possibile errore medico?
In presenza di un possibile errore medico, il primo obiettivo non dovrebbe essere iniziare immediatamente una causa, ma verificare se esistano elementi tecnici e giuridici sufficienti per sostenere una richiesta di risarcimento.
Un’analisi preliminare della documentazione sanitaria, effettuata con il supporto dell’avvocato e di professionisti medico-legali, permette di verificare:
- se sia individuabile una condotta sanitaria censurabile;
- se esista un danno risarcibile;
- se vi sia un nesso causale tra condotta e danno;
- quale soggetto possa essere chiamato a risponderne;
- se la responsabilità sia contrattuale o extracontrattuale;
- se i termini per agire siano ancora pendenti;
- quale procedura utilizzare per la tutela del paziente.
Allo stesso modo, il sanitario che riceva una contestazione deve valutare tempestivamente la propria posizione prima di formulare dichiarazioni o assumere iniziative che potrebbero incidere sulla successiva difesa.
Uno studio legale che si occupa specificamente di diritto sanitario, responsabilità medica e malpractice medica può assistere sia il paziente che ritiene di aver subito un danno sia il professionista sanitario chiamato a risponderne, valutando preventivamente la fondatezza della vicenda e individuando la strategia più appropriata.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso concreto.
