Se Michelangelo Buonarroti avesse lavorato oggi, impegnato negli affreschi della Cappella Sistina, avrebbe potuto presentare una domanda all’INAIL per il riconoscimento di una malattia professionale?
La domanda apre uno scenario estremamente attuale per il diritto sanitario e del lavoro, soprattutto in relazione alla tutela dei lavoratori autonomi, degli artisti e dei professionisti esposti a rischi biomeccanici.
Durante la realizzazione della Cappella Sistina, Michelangelo operava in condizioni che oggi rientrerebbero pienamente nei cosiddetti:
- rischi ergonomici sul lavoro
- sovraccarico biomeccanico
- posture incongrue prolungate
Dal punto di vista medico-legale, i disturbi descritti dall’artista possono essere ricondotti a:
- patologie muscolo-scheletriche lavoro-correlate
- cervicalgia cronica da lavoro
- disturbi da sovraccarico funzionale
Oggi queste condizioni sono tra le più frequenti nei procedimenti INAIL.
Nel sistema attuale, la malattia professionale INAIL si configura quando: 1.esiste un rischio lavorativo specifico; 2. vi è un nesso causale tra attività e patologia; 3. l’esposizione è prolungata nel tempo.
Nel caso di Michelangelo, tutti e tre i requisiti sarebbero, in linea teorica, soddisfatti.
Il vero punto critico riguarda la qualificazione giuridica.
Michelangelo operava su commissione, in una forma assimilabile a:
- lavoratore autonomo
- libero professionista
- artista senza subordinazione
Nel sistema italiano attuale non tutti i lavoratori autonomi sono coperti automaticamente dall’INAIL e la tutela dipende dalla tipologia di attività e dall’iscrizione assicurativa
Di conseguenza, Michelangelo avrebbe potuto trovarsi in una situazione simile a molti professionisti odierni: esposto al rischio, ma non pienamente tutelato.
Un elemento centrale del moderno diritto della sicurezza sul lavoro è la prevenzione.
Oggi sarebbero obbligatori:
- valutazione dei rischi (DVR)
- misure ergonomiche
- sorveglianza sanitaria
- dispositivi di protezione
Le condizioni della Cappella Sistina violerebbero oggi numerose disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Se analizzato oggi in sede medico-legale, il caso Michelangelo presenterebbe:
- elevata probabilità di riconoscimento del danno biologico
- possibile indennizzo INAIL per malattia professionale
- necessità di valutare la copertura assicurativa
Il caso Michelangelo è sorprendentemente moderno. Oggi molti lavoratori:
- creativi
- freelance
- professionisti digitali
sono esposti a rischi simili (posture, stress, sovraccarico), ma con tutele non sempre adeguate.
Se Michelangelo vivesse oggi probabilmente la sua patologia sarebbe riconosciuta come malattia professionale e potrebbe ottenere un indennizzo INAIL, ma resterebbe il dubbio sulla sua copertura assicurativa come lavoratore autonomo
Questo scenario evidenzia una questione centrale per il diritto sanitario contemporaneo
