Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

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Quando un paziente subisce un danno durante un ricovero, un intervento chirurgico, un trattamento diagnostico o una terapia, la responsabilità non deve essere necessariamente ricercata soltanto nel comportamento del singolo medico.

La legge riconosce infatti una specifica responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, pubblica o privata, nei confronti del paziente.

Si tratta di uno degli aspetti più importanti della responsabilità medica, perché consente di valutare non soltanto l’eventuale errore medico commesso dal professionista, ma anche eventuali carenze organizzative, assistenziali o strutturali dell’ospedale, della clinica o della struttura sociosanitaria.

Responsabilità della struttura sanitaria: cosa prevede la legge

L’art. 7 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta Legge Gelli-Bianco, stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale dell’opera di professionisti sanitari risponde delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile.

La responsabilità della struttura ha quindi natura contrattuale.

Ciò vale anche quando il sanitario sia stato scelto dal paziente e persino quando non sia formalmente dipendente della struttura, purché quest’ultima se ne sia avvalsa nell’erogazione della prestazione sanitaria.

La struttura, pertanto, può essere chiamata a rispondere sia per la colpa medica del professionista sia per proprie carenze organizzative o assistenziali.

Responsabilità della struttura e responsabilità del medico: quali differenze?

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto una distinzione molto importante.

La struttura sanitaria risponde, di regola, a titolo contrattuale.

Il singolo professionista sanitario che opera all’interno della struttura risponde invece, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, secondo le regole della responsabilità extracontrattuale.

La distinzione ha conseguenze rilevanti soprattutto sotto il profilo della prescrizione e dell’onere della prova.

Per questo motivo, in una controversia relativa a malpractice medica, è necessario individuare correttamente fin dall’inizio i soggetti responsabili e il titolo giuridico sul quale fondare la richiesta di risarcimento.

Quando può essere responsabile la struttura sanitaria?

La responsabilità della struttura può derivare da numerose situazioni.

Tra le più frequenti rientrano gli errori durante un intervento chirurgico, i ritardi diagnostici, le diagnosi errate, l’omessa effettuazione di accertamenti necessari, gli errori terapeutici, la gestione non corretta del decorso postoperatorio e le carenze dell’assistenza infermieristica.

Ma la responsabilità professionale sanitaria non riguarda soltanto l’attività tecnica del medico.

La struttura può essere chiamata a rispondere anche per problemi relativi all’organizzazione del servizio sanitario, alla disponibilità e funzionalità delle apparecchiature, alla vigilanza sul paziente, alla gestione delle emergenze e alla prevenzione delle infezioni ospedaliere.

Il semplice verificarsi di una complicanza o di un risultato negativo, tuttavia, non dimostra automaticamente l’esistenza di un errore medico.

Occorre accertare concretamente se vi sia stato un inadempimento e, soprattutto, se tale condotta abbia causato il danno lamentato dal paziente.

Cosa deve provare il paziente?

Questo è uno dei punti più delicati della responsabilità medica.

Non è corretto sostenere che, essendo la responsabilità contrattuale, il paziente possa limitarsi semplicemente ad affermare che la prestazione sanitaria non ha avuto l’esito sperato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede al paziente di dimostrare il nesso causale tra la condotta sanitaria contestata e l’aggravamento della patologia, l’insorgenza di una nuova malattia o comunque il danno subito.

Una volta provato tale collegamento causale, spetta alla struttura fornire la propria prova liberatoria, dimostrando che l’inadempimento o l’evento dannoso è dipeso da una causa non imputabile.

La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio anche recentemente, precisando che l’accertamento della colpa non può sostituire la prova del nesso causale.

In altre parole: può esistere un comportamento sanitario criticabile, ma senza la dimostrazione che quel comportamento abbia effettivamente provocato o aggravato il danno non sorge automaticamente un diritto al risarcimento.

Infezioni ospedaliere e responsabilità della struttura

Una particolare ipotesi di malpractice medica riguarda le infezioni correlate all’assistenza sanitaria.

In questi casi l’accertamento della responsabilità assume caratteristiche specifiche.

La giurisprudenza considera, tra gli altri elementi, il momento di insorgenza dell’infezione, il tipo di microrganismo, la sede interessata, le condizioni cliniche precedenti del paziente e la compatibilità temporale con il ricovero o l’intervento.

Quando il paziente riesce a dimostrare, anche attraverso elementi presuntivi, che l’infezione è stata verosimilmente contratta durante la permanenza nella struttura, assume particolare importanza la prova fornita dall’ospedale circa l’adozione delle concrete misure di prevenzione del rischio infettivo.

Non è quindi sufficiente una generica affermazione secondo cui sarebbero stati rispettati i protocolli: devono essere valutate le misure effettivamente adottate nel caso concreto.

Responsabilità per carenze organizzative

La struttura sanitaria non risponde esclusivamente degli errori tecnici dei medici.

Esiste anche una responsabilità direttamente riconducibile all’organizzazione della struttura.

Può assumere rilevanza, ad esempio, la mancata disponibilità di personale adeguato, il ritardo nell’esecuzione di un esame urgente, il malfunzionamento delle apparecchiature, l’assenza di adeguati protocolli assistenziali, l’insufficiente sorveglianza di un paziente a rischio o una carente organizzazione dei servizi.

La valutazione della colpa medica deve pertanto essere inserita nel più ampio contesto della prestazione sanitaria complessivamente erogata.

Quanto tempo si ha per chiedere il risarcimento?

La natura contrattuale della responsabilità della struttura determina, in linea generale, l’applicazione del termine ordinario di prescrizione di dieci anni.

La concreta individuazione del momento dal quale decorre la prescrizione può tuttavia richiedere un’analisi specifica, soprattutto quando il danno o il collegamento tra danno e trattamento sanitario siano emersi soltanto successivamente.

È quindi sconsigliabile attendere.

Quando si sospetta una possibile responsabilità professionale sanitaria, è opportuno verificare tempestivamente la documentazione e interrompere, quando necessario, il decorso della prescrizione.

Errore medico: cosa fare?

La domanda “errore medico cosa fare?” è spesso la prima che il paziente o i suoi familiari si pongono dopo un evento sanitario inatteso.

Il primo errore da evitare è iniziare immediatamente una causa senza avere ricostruito tecnicamente l’accaduto.

Occorre anzitutto acquisire la documentazione sanitaria completa: cartella clinica, referti, esami diagnostici, verbali operatori, diario clinico, schede anestesiologiche, documentazione infermieristica e ogni altro documento utile.

La documentazione deve quindi essere sottoposta a un’analisi medico-legale, eventualmente con il supporto dello specialista della disciplina interessata.

Solo attraverso una consulenza legale medica coordinata con professionisti medico-legali è possibile valutare seriamente:

  • se vi sia stato un comportamento sanitario non conforme alle regole dell’arte;
  • se esista un danno risarcibile;
  • se sia dimostrabile il rapporto causale tra condotta e danno;
  • quali siano i soggetti eventualmente responsabili;
  • quale possa essere la corretta quantificazione del danno.

La presenza di un esito negativo della cura, da sola, non equivale infatti a malpractice.

Come viene avviata una causa per responsabilità sanitaria?

Prima di instaurare una causa civile per ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è prevista una fase preliminare obbligatoria.

La Legge n. 24/2017 contempla il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., finalizzato anche a verificare attraverso un collegio peritale l’esistenza dell’errore, del danno e del relativo nesso causale e a tentare una possibile conciliazione.

La legge consente, in alternativa, di ricorrere alla procedura di mediazione.

L’accertamento tecnico preventivo assume spesso un’importanza centrale nelle controversie di responsabilità medica, perché consente di affrontare immediatamente il cuore tecnico della controversia prima del giudizio ordinario.

È possibile chiedere il risarcimento direttamente alla struttura?

In molti casi sì.

Proprio perché l’art. 7 della Legge Gelli-Bianco attribuisce alla struttura una responsabilità contrattuale anche per le condotte dei sanitari dei quali si avvale, il paziente può valutare un’azione risarcitoria nei confronti della struttura senza necessariamente concentrare la propria iniziativa esclusivamente sul singolo medico.

La strategia deve però essere valutata caso per caso.

La presenza di più professionisti, differenti strutture sanitarie, precedenti patologie, trasferimenti ospedalieri o interventi successivi può rendere particolarmente complesso ricostruire le singole responsabilità e il relativo contributo causale.

Perché rivolgersi a un avvocato specializzato in responsabilità medica?

Le controversie sanitarie presentano una forte componente tecnica.

Un avvocato responsabilità medica deve saper coordinare l’analisi giuridica con quella medico-legale, individuando fin dall’inizio i punti realmente decisivi della controversia.

L’attività di un avvocato diritto sanitario non consiste quindi semplicemente nell’inviare una richiesta di risarcimento.

Occorre esaminare la cartella clinica, individuare i possibili profili di responsabilità, selezionare i consulenti medici appropriati, verificare il nesso causale e quantificare correttamente tutte le conseguenze del danno.

Per questa ragione, chi ricerca un avvocato malpractice medica dovrebbe rivolgersi a un professionista che operi specificamente nel settore della responsabilità sanitaria e che possa lavorare insieme a medici legali e specialisti.

Assistenza legale anche per medici e professionisti sanitari

La responsabilità sanitaria riguarda anche la tutela dei professionisti ingiustamente coinvolti in richieste risarcitorie.

Un avvocato per medici può assistere il professionista nella valutazione della contestazione ricevuta, nei rapporti con la struttura e con la compagnia assicurativa e nella ricostruzione tecnica della prestazione sanitaria.

Non tutte le complicanze costituiscono infatti errore medico e non ogni risultato terapeutico sfavorevole deriva da negligenza, imprudenza o imperizia.

Anche nella difesa del sanitario è quindi essenziale distinguere tra rischio inevitabile della prestazione, complicanza non imputabile e vera colpa medica.

Conclusioni

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria rappresenta uno dei principali strumenti di tutela del paziente danneggiato.

La qualificazione contrattuale, tuttavia, non significa che ogni evento sanitario negativo determini automaticamente un diritto al risarcimento.

Nelle controversie per responsabilità medica il punto decisivo resta la ricostruzione scientificamente attendibile del rapporto tra la condotta contestata e il danno.

Per questo, prima di avviare una richiesta per malpractice medica, è opportuno sottoporre il caso a una valutazione preliminare congiunta legale e medico-legale.

Lo Studio presta assistenza in materia di responsabilità professionale sanitaria, sia nella tutela dei pazienti e dei familiari che ritengano di avere subito un danno da errore sanitario, sia nella difesa di medici e professionisti coinvolti in contestazioni di responsabilità.

Ogni caso richiede una valutazione specifica della documentazione sanitaria e delle concrete circostanze cliniche.

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono la valutazione legale e medico-legale del singolo caso.

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