TSO: con la sentenza n. 157/2026 della Corte costituzionale diventa obbligatoria l’assistenza dell’avvocato

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La disciplina del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) cambia profondamente.

Con la sentenza n. 157 del 2026, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non prevedeva che il procedimento di convalida del TSO in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga si svolgesse con le garanzie della difesa tecnica.

In termini concreti, da oggi la persona sottoposta a TSO non può più essere lasciata sola nel procedimento davanti al giudice tutelare: dovrà essere assistita da un avvocato di fiducia oppure, in mancanza, da un difensore d’ufficio.

Si tratta di una pronuncia di straordinaria importanza, perché rafforza in maniera sostanziale le garanzie poste a tutela della persona sottoposta a un provvedimento che incide contemporaneamente sul diritto alla salute, sulla libertà di autodeterminazione terapeutica e, soprattutto, sulla libertà personale.

Il TSO non è soltanto un trattamento sanitario

Il punto centrale della decisione della Corte costituzionale è rappresentato dalla natura stessa del trattamento sanitario obbligatorio.

Il TSO ospedaliero, infatti, non consiste semplicemente nella somministrazione di cure senza il consenso del paziente.

La persona viene condotta e trattenuta coattivamente all’interno di una struttura sanitaria e viene sottoposta a un trattamento terapeutico nonostante la propria contraria volontà.

Per questa ragione la Corte costituzionale ribadisce un principio già affermato nella precedente sentenza n. 76 del 2025: il TSO costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo e può essere utilizzato esclusivamente come misura di extrema ratio.

La conseguenza è fondamentale.

Quando lo Stato può materialmente limitare la libertà fisica della persona per sottoporla a cure contro la sua volontà, non vengono in considerazione soltanto le garanzie dell’art. 32 della Costituzione in materia di salute, ma anche quelle previste dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale.

Ed è proprio da questa premessa che nasce la necessità dell’assistenza obbligatoria di un avvocato.

Cosa ha stabilito la Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del TSO e quello relativo all’eventuale proroga si svolgessero con le garanzie della difesa tecnica.

La decisione non si limita ad affermare genericamente il diritto all’avvocato.

La Corte indica espressamente le garanzie che dovranno accompagnare il procedimento.

Quando viene comunicata l’ordinanza del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio, il paziente deve innanzitutto essere informato della possibilità di nominare un avvocato di fiducia.

Se il paziente non nomina un proprio difensore, dovrà essere assistito da un difensore d’ufficio nominato dal giudice tutelare, individuato tra gli avvocati iscritti negli elenchi previsti dall’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

L’assistenza dell’avvocato diventa quindi una componente necessaria del procedimento.

L’avvocato può partecipare all’audizione del paziente

Una delle conseguenze più rilevanti della decisione riguarda l’audizione della persona sottoposta a TSO.

A seguito della precedente sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2025, il giudice tutelare deve procedere all’audizione personale dell’interessato prima di decidere sulla convalida.

Con la sentenza n. 157/2026 viene aggiunta un’ulteriore garanzia.

Il difensore, di fiducia o d’ufficio, deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione della persona sottoposta al trattamento.

Inoltre, anche all’avvocato deve essere notificato il decreto motivato con il quale il giudice tutelare decide di convalidare oppure di non convalidare il TSO.

Le stesse garanzie devono essere rispettate nel caso in cui venga richiesta una proroga del trattamento sanitario obbligatorio.

Perché non basta consentire al paziente di nominare un avvocato

Particolarmente significativa è la motivazione con cui la Corte costituzionale esclude che sia sufficiente riconoscere semplicemente al paziente la facoltà di nominare un proprio difensore.

Una simile soluzione, secondo la Consulta, lascerebbe prive di tutela proprio le persone maggiormente vulnerabili.

La persona sottoposta a TSO potrebbe infatti trovarsi, a causa delle proprie condizioni cliniche, in una situazione tale da non comprendere pienamente il significato dell’avviso relativo alla possibilità di nominare un avvocato.

La Corte osserva inoltre che la possibilità concreta di rivolgersi a un legale potrebbe dipendere dalle condizioni economiche dell’interessato o dalla presenza di una famiglia o di una rete sociale in grado di assisterlo.

In questo modo la tutela rischierebbe di essere soltanto teorica.

Per la Corte, invece, quando viene limitata la libertà personale, deve essere garantita a tutti una difesa effettiva, indipendentemente dalle condizioni cliniche, economiche, familiari o sociali.

È per questo che, in mancanza di un avvocato scelto direttamente dall’interessato, deve necessariamente intervenire il difensore d’ufficio.

La sentenza completa il percorso iniziato nel 2025

La sentenza n. 157/2026 deve essere letta insieme alla fondamentale sentenza n. 76 del 2025.

Con quella precedente decisione la Corte costituzionale aveva già profondamente modificato il procedimento previsto dall’art. 35 della legge n. 833/1978.

In particolare, era stata dichiarata l’illegittimità della disciplina nella parte in cui non prevedeva:

  • la comunicazione dell’ordinanza sindacale alla persona sottoposta a TSO;
  • l’audizione personale dell’interessato da parte del giudice tutelare prima della convalida;
  • la notificazione alla persona interessata del decreto di convalida;
  • analoghe garanzie informative in caso di proroga del trattamento.

Con la sentenza n. 157/2026 viene completato questo percorso.

Alla partecipazione personale del paziente al procedimento viene ora affiancata la difesa tecnica dell’avvocato.

Ne deriva un modello completamente diverso rispetto al procedimento originariamente immaginato dalla legge del 1978: la convalida del TSO non può più essere considerata un controllo meramente formale o amministrativo, ma diventa un vero procedimento giurisdizionale nel quale devono essere garantiti il contraddittorio e l’effettivo diritto di difesa.

Quale sarà il ruolo dell’avvocato nel procedimento di TSO?

La presenza dell’avvocato non dovrà essere ridotta a un adempimento formale.

Il difensore potrà verificare anzitutto che siano stati rispettati tutti i presupposti e i termini previsti dalla legge.

Il TSO ospedaliero può infatti essere disposto soltanto quando ricorrano contemporaneamente le condizioni previste dalla legge n. 833/1978 e, in particolare, quando sussistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, gli interventi vengano rifiutati dall’interessato e non sia possibile adottare tempestivamente idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Il difensore potrà quindi verificare:

  • la presenza e la motivazione della proposta medica;
  • la convalida della proposta da parte del secondo medico;
  • la legittimità dell’ordinanza del Sindaco;
  • il rispetto dei termini previsti dall’art. 35 della legge n. 833/1978;
  • la sussistenza concreta dei presupposti del trattamento;
  • la reale impossibilità di utilizzare soluzioni terapeutiche meno restrittive;
  • le condizioni nelle quali il paziente viene trattenuto e curato;
  • la legittimità dell’eventuale proroga.

L’avvocato potrà inoltre rappresentare al giudice tutelare le osservazioni dell’interessato e sottoporre al giudice eventuali elementi utili a verificare la legittimità della misura.

Le conseguenze per ospedali, servizi psichiatrici, Comuni e giudici tutelari

La sentenza produce inevitabilmente conseguenze organizzative rilevanti.

La stessa Corte costituzionale riconosce che l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria determinerà un aggravio organizzativo, ma precisa che l’attuazione dei diritti costituzionali non può essere sacrificata per esigenze organizzative o economiche.

Le strutture sanitarie, i servizi psichiatrici, i Comuni e gli uffici giudiziari dovranno quindi adeguare immediatamente le proprie procedure.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla prova dell’avvenuta comunicazione al paziente, alla tempestiva individuazione del difensore e alla possibilità concreta per l’avvocato di partecipare all’audizione davanti al giudice tutelare.

La violazione delle garanzie introdotte dalla Corte potrà inoltre assumere particolare rilevanza nel successivo contenzioso riguardante la legittimità del trattamento.

Un nuovo equilibrio tra diritto alla salute e libertà personale

La sentenza n. 157/2026 segna un passaggio fondamentale nella tutela delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Il messaggio della Corte costituzionale è chiaro: la malattia psichica o lo stato di alterazione della persona non possono trasformarsi in una diminuzione delle garanzie costituzionali.

Al contrario, proprio la particolare condizione di vulnerabilità dell’interessato impone una protezione maggiore.

La finalità terapeutica del TSO non elimina infatti la sua componente coercitiva.

Quando una persona viene privata della possibilità di lasciare una struttura sanitaria e sottoposta a cure contro la propria volontà, il controllo del giudice deve essere reale ed effettivo.

E, da oggi, quel controllo non potrà svolgersi senza la presenza di un avvocato chiamato a tutelare i diritti della persona sottoposta al trattamento.

La sentenza n. 157/2026 rappresenta pertanto un passaggio decisivo nell’evoluzione del diritto sanitario italiano e rafforza il principio secondo cui anche nell’ambito della cura della persona il rispetto della dignità, della libertà personale e del diritto di difesa deve rimanere centrale.

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