La responsabilità medica è stata profondamente ridefinita dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, conosciuta come Legge Gelli-Bianco, che ha introdotto una disciplina organica della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La riforma ha cercato di realizzare un equilibrio tra due esigenze: garantire al paziente che abbia subito un danno sanitario un’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento e, allo stesso tempo, evitare che ogni complicanza o esito negativo di una cura venga automaticamente qualificato come errore medico.
La sicurezza delle cure è oggi espressamente considerata parte costitutiva del diritto alla salute e coinvolge sia le strutture sanitarie pubbliche e private sia i professionisti che vi operano.
Quando si può parlare di errore medico?
Un risultato negativo, una complicanza o il peggioramento delle condizioni di salute del paziente non dimostrano, da soli, l’esistenza di una colpa medica.
Per configurare una responsabilità professionale sanitaria occorre verificare, caso per caso:
- quale prestazione sanitaria avrebbe dovuto essere eseguita;
- se il comportamento dei sanitari sia stato conforme alle regole dell’arte medica;
- se siano state rispettate le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali applicabili;
- se vi siano stati errori nella diagnosi, nella terapia, nell’esecuzione di un intervento o nella gestione successiva del paziente;
- se il danno lamentato sia effettivamente conseguenza della condotta sanitaria.
La Legge Gelli-Bianco attribuisce particolare importanza alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, precisando tuttavia che esse devono essere valutate tenendo conto delle specificità del singolo caso.
La malpractice medica può quindi derivare, ad esempio, da un errore diagnostico, da un ritardo nella diagnosi, da un intervento chirurgico non correttamente eseguito, dalla mancata prescrizione di accertamenti necessari, da un trattamento terapeutico inappropriato oppure da carenze organizzative della struttura sanitaria.
Responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità del medico
Uno degli aspetti più importanti della Legge Gelli-Bianco riguarda la distinzione tra responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità personale del professionista.
L’art. 7 della Legge n. 24/2017 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei professionisti di cui si avvale, anche quando il sanitario sia stato scelto dal paziente o non sia dipendente della struttura.
Si tratta, quindi, di una responsabilità contrattuale.
Il sanitario che opera all’interno della struttura, invece, risponde normalmente ai sensi dell’art. 2043 c.c., quindi secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente una specifica obbligazione contrattuale nei confronti del paziente.
La distinzione non è puramente teorica: produce effetti sui termini di prescrizione, sull’individuazione dei soggetti da citare in giudizio e sulla strategia processuale.
In linea generale, l’azione contrattuale nei confronti della struttura è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, mentre l’azione extracontrattuale nei confronti del singolo sanitario è normalmente soggetta al termine quinquennale.
Per questo motivo, davanti a un sospetto errore medico, è importante valutare immediatamente non soltanto ciò che è accaduto dal punto di vista clinico, ma anche contro quali soggetti sia giuridicamente opportuno agire.
Chi deve dimostrare l’errore medico?
Uno dei passaggi più delicati nelle cause di responsabilità sanitaria riguarda la prova del nesso causale.
Non è sufficiente sostenere che il medico abbia commesso un errore: occorre dimostrare che proprio quella condotta abbia provocato o contribuito a provocare il danno lamentato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il paziente deve provare, anche attraverso presunzioni, il collegamento causale tra la condotta sanitaria e l’aggravamento della patologia, l’insorgenza di una nuova patologia o comunque il danno alla salute. Solo dopo che tale collegamento è stato dimostrato grava sulla controparte l’onere di provare l’esatto adempimento o l’esistenza di una causa imprevedibile e inevitabile non imputabile.
Questo principio è stato ribadito anche dalla Cassazione nel 2024 in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
La valutazione di una possibile colpa medica, pertanto, richiede quasi sempre un esame congiunto giuridico e medico-legale.
Errore medico: cosa fare?
Chi ritiene di aver subito un danno a seguito di una prestazione sanitaria dovrebbe evitare iniziative precipitose e, soprattutto, evitare di basare la propria valutazione esclusivamente sull’esito negativo delle cure.
Alla domanda “errore medico: cosa fare?”, i primi passaggi utili sono generalmente:
- richiedere la cartella clinica completa e tutta la documentazione sanitaria;
- acquisire referti, esami diagnostici, immagini radiologiche, prescrizioni e certificazioni successive;
- ricostruire cronologicamente le cure ricevute;
- individuare i professionisti e le strutture coinvolte;
- sottoporre la documentazione a una preliminare valutazione medico-legale;
- verificare l’esistenza del danno e del possibile nesso causale;
- solo successivamente formulare una richiesta di risarcimento adeguatamente motivata.
È importante conservare anche la documentazione relativa alle spese sostenute, alle terapie successive, all’eventuale perdita di reddito e alle conseguenze che l’evento ha prodotto sulla vita personale e familiare.
Una corretta consulenza legale medica dovrebbe quindi iniziare dall’analisi della documentazione e non dalla semplice affermazione che vi sia stato un errore.
Il ruolo della consulenza medico-legale
Nelle controversie di responsabilità sanitaria la valutazione medico-legale assume un ruolo centrale.
Il medico-legale, eventualmente affiancato da uno specialista della disciplina interessata, deve verificare se il comportamento sanitario sia stato conforme alle conoscenze scientifiche applicabili al caso concreto e se eventuali criticità abbiano avuto effettiva incidenza sul danno.
La presenza di una condotta tecnicamente censurabile, infatti, non determina automaticamente un diritto al risarcimento se non viene dimostrato anche il collegamento causale con il danno.
Per questo un avvocato esperto in responsabilità medica dovrebbe lavorare fin dall’inizio insieme a consulenti medico-legali e specialisti, selezionando le pratiche nelle quali esistano concreti elementi per procedere.
Il procedimento prima della causa
La Legge Gelli-Bianco ha previsto uno specifico percorso prima dell’introduzione del giudizio civile.
Chi intende proporre una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria deve preventivamente ricorrere alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696-bis c.p.c., oppure utilizzare, nei casi previsti dalla legge, il procedimento di mediazione.
Il preventivo esperimento di uno di questi procedimenti costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziaria.
L’accertamento tecnico preventivo riveste particolare importanza perché consente di affidare a consulenti nominati dal Tribunale l’esame delle questioni mediche e medico-legali e, contemporaneamente, di verificare la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia.
Quali danni possono essere risarciti?
Quando viene accertata una responsabilità sanitaria, il risarcimento deve essere determinato sulla base delle effettive conseguenze provocate dall’evento.
A seconda del caso possono assumere rilievo:
- il danno biologico temporaneo;
- il danno biologico permanente;
- la sofferenza interiore e le conseguenze dinamico-relazionali del danno;
- le spese mediche e assistenziali;
- la perdita o riduzione della capacità lavorativa;
- eventuali necessità di assistenza futura;
- il danno subito dai familiari nei casi più gravi;
- il danno da perdita del rapporto parentale in caso di decesso.
La quantificazione deve essere effettuata sul caso concreto, evitando automatismi.
Responsabilità sanitaria e assicurazione
La Legge Gelli-Bianco ha attribuito un ruolo centrale anche alla copertura assicurativa delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.
Il quadro è stato completato dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, entrato in vigore il 16 marzo 2024, che ha disciplinato i requisiti minimi delle polizze assicurative, le misure di autoritenzione del rischio e diversi aspetti relativi alla gestione assicurativa delle strutture sanitarie.
La gestione di una pratica di malpractice richiede pertanto anche l’individuazione delle coperture assicurative e dei soggetti che devono essere coinvolti nella richiesta risarcitoria.
La tutela riguarda anche medici e professionisti sanitari
Il diritto sanitario non riguarda soltanto il paziente.
Un medico o un altro professionista sanitario che riceva una richiesta di risarcimento, una comunicazione dalla struttura, un invito a partecipare a un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. o una citazione in giudizio dovrebbe esaminare immediatamente la posizione.
Un avvocato per medici deve verificare, tra l’altro, il rapporto tra responsabilità personale e responsabilità della struttura, la copertura assicurativa, la tempestività della denuncia del sinistro, l’effettiva sussistenza della colpa e del nesso causale e gli eventuali profili di rivalsa.
La responsabilità professionale sanitaria richiede infatti una difesa altamente tecnica, nella quale aspetti medici, assicurativi e processuali sono strettamente collegati.
Quando rivolgersi a un avvocato per responsabilità medica
Rivolgersi a un avvocato di diritto sanitario può essere utile sia quando si sospetta di aver subito un danno a causa di una prestazione sanitaria sia quando un medico o una struttura devono difendersi da una contestazione.
L’attività dell’avvocato per responsabilità medica non dovrebbe limitarsi alla richiesta di risarcimento, ma dovrebbe comprendere una preventiva verifica della sostenibilità della pretesa attraverso l’esame della documentazione clinica e il confronto con il medico-legale.
Nelle controversie di malpractice medica, infatti, una corretta analisi iniziale consente di distinguere i casi nei quali esistono concreti elementi di responsabilità da quelli nei quali l’evento rappresenta una complicanza non imputabile alla condotta sanitaria.
Conclusioni
La Legge Gelli-Bianco ha costruito un sistema nel quale la tutela del paziente e quella del professionista sanitario devono essere valutate attraverso criteri tecnici rigorosi.
Davanti a un possibile errore medico, la domanda corretta non è semplicemente se la cura abbia avuto un risultato negativo, ma se vi sia stata una condotta sanitaria non conforme alle regole applicabili e, soprattutto, se quella condotta abbia effettivamente determinato il danno.
Per questo ogni vicenda di responsabilità medica, colpa medica o malpractice medica richiede un esame individuale della documentazione sanitaria e una valutazione medico-legale prima dell’avvio di un’azione risarcitoria.
Lo Studio presta assistenza in materia di responsabilità professionale sanitaria, offrendo consulenza legale medica a pazienti, professionisti e strutture sanitarie nelle fasi stragiudiziali e giudiziali delle controversie.
